Il Tribunale di Milano ha deciso che Publitalia '80, la concessionaria di pubblicità delle reti Mediaset, non potrà proseguire nel «pregiudiziale rifiuto» ad accogliere le campagne pubblicitarie di Sky Italia «al solo fine di avvantaggiare l'offerta Mediaset Premium», nel contempo però deliberando di non accogliere la richiesta di Sky di riattivare immediatamente i suoi spot sulle reti Mediaset, come si legge nel dispositivo della sentenza depositata lunedì.
Nei dettagli, per il tribunale «l'enorme potere di mercato» in capo alla concessionaria delle reti Mediaset «le impone non solo l'obbligo pubblicistico di «praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari», ma anche di operare, nei rapporti con imprenditori concorrenti di proprie consociate, in modo da non utilizzarlo al solo fine di determinare ingiustificati squilibri concorrenziali. Invero, se condotte discriminatorie nei confronti di operatori commerciali di mercati a valle estranei alle attività del gruppo di appartenenza avrebbero rilevanza sotto un profilo pubblicistico valutabile dall'Agcom, un ingiustificato rifiuto che preclude l'accesso a un servizio così rilevante e non interamente surrogabile al solo fine di favorire concorrenzialmente una propria consociata rappresenta un'ipotesi di boicottaggio valutabile», secondo il giudice, anche secondo un profilo civilistico.
Per il tribunale «le difficoltà a far conoscere ai potenziali clienti il pacchetto Sky, con le offerte aggiornate sia per contenuti che per costi, indotte dall'assenza della relativa pubblicità sui canali Mediaset, può pregiudicare la conclusione di moltissimi contratti di abbonamento e attrarre i consumatori verso la concorrenza interna». Tuttavia la decisione del giudice «non può risolversi in un ordine di immediata ripresa della fornitura pubblicitaria», poiché, come spiegato sopra, solo il Garante, e non l'autorità giudiziaria, «ha il potere -pubblicistico - di imporre anche di adottare tutte le misure strutturali, organizzative e negoziali». Il giudice non può emettere «ordini finalizzati a produrre vincoli contrattuali, sostituendosi di imperio alla volontà delle parti o che modifichino l'assetto degli interessi convenzionalmente stabilito»; poiché si è escluso che le parti «avessero già concluso un accordo quadro con obbligo a contrarre», la pronuncia di merito può solo avere effetto di «accertamento dell'illecito ed inibitori della sua ripetizione con le modalità anticoncorrenziali con cui si è realizzato nel mese di agosto 2009».
Il Tribunale ha ordinato inoltre la pubblicazione della sentenza a spese di Publitalia su alcuni quotidiani, spiegando che l'Autorità garante «ha il potere di imporre anche di adottare tutte le misure strutturali, organizzative e negoziali necessarie ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto», mentre lo stesso potere, spiega il giudice, «non è attribuito all'Autorità giudiziaria ordinaria nelle relazioni privatistiche al suo esame».
Contrastanti le reazioni delle due società alla sentenza. Se da una parte Mediaset si è detta soddisfatta del provvedimento, sottolineando in una nota come questo «non modifica la condotta seguita sino a oggi dalle società del gruppo» e che le pretese di Sky Italia, «sono state respinte», Sky Italia ha diramato un comunicato in cui ha preso atto «con grande soddisfazione della decisione emessa oggi dal tribunale di Milano che vieta alla concessionaria pubblicitaria di Mediaset di rifiutare gli spot della stessa Sky», spiegando che con la sua decisione il giudice ha accolto il ricorso di Sky inibendo «la prosecuzione della condotta di Publitalia '80, costituita dal pregiudiziale rifiuto ad accogliere e proseguire le campagne pubblicitarie di Sky Italia al solo fine di avvantaggiare l'offerta Mediaset Premium», definendola «espressione di un accordo anticoncorrenziale» con Rti e «atto di concorrenza sleale».