Clausole compromissorie con paletti. Le modifiche più significative all'articolo 31 del Collegato lavoro riguardano la stipulazione di clausole compromissorie, con le quali le parti del contratto individuale si impegnano a far decidere eventuali controversie tra loro ad arbitri, invece che al giudice del lavoro. Il testo sottoposto al presidente Napolitano prevedeva la possibilità di stipulare tali clausole in qualsiasi momento, anche all'atto dell'assunzione. La validità della clausola era subordinata a due condizioni: la certificazione dell'accordo individuale da parte delle apposite commissioni e la previsione di tale possibilità nei contratti collettivi; in caso di inerzia sindacale per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge, il via libera agli accordi individuali poteva essere dato dal ministero del Lavoro.
Per tener conto dei rilievi del capo dello Stato, il testo della norma è arrivato in aula così modificato dalla commissione Lavoro: a) la clausola compromissoria può essere pattuita solo dopo il periodo di prova, ove previsto, o decorsi trenta giorni dall'assunzione; b) la clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; c) davanti alle commissioni di conciliazione le parti possono farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale; d) prima di attuare un intervento suppletivo decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero convoca le parti collettive per promuovere un accordo e solo se ciò non è possibile, decorsi sei mesi dalla convocazione, individua con decreto in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze del confronto sindacale, le modalità di attuazione della norma.
In Aula il testo è stato ulteriormente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione. Rimane il principio (espresso in maniera più netta) secondo cui le clausole compromissorie non possono essere stipulate al momento dell'assunzione, ma solo decorso il periodo di prova e comunque dopo trenta giorni dall'assunzione, e non possono riguardare le controversie in materia di risoluzione del rapporto (i licenziamenti).
C'è una diversa individuazione delle controversie che le parti possono obbligarsi a far decidere agli arbitri, precludendosi la via giudiziaria: non «le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro», cioè tutte le eventuali controversie future, ma solo «le controversie già insorte in relazione al rapporto di lavoro». La clausola compromissoria potrà essere stipulata solo con riferimento a una specifica controversia già in atto, che le parti intendono vincolarsi a devolvere alla decisione arbitrale. La volontà di rivolgersi alla giustizia privata e non al giudice del lavoro dovrà essere espressa (e verificata) di volta in volta, non in via generale e preventiva. Quanto alla norma sull'intervento suppletivo del ministero, è fatta salva la possibilità che i contratti collettivi integrino e deroghino, in un momento successivo, le disposizioni ministeriali di attuazione della normative eventualmente emanate.
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