Saltano alcuni dei paletti stabiliti dal ministero dell'Istruzione sull'adozione dei libri di testo. Il Tar del Lazio con la sentenza 7528 depositata il 24 luglio ha infatti parzialmente accolto il ricorso di un gruppo di insegnanti che contestavano la circolare n.16 del Miur del 10 febbraio 2009, là dove prevede la «non modificabilità delle scelte (dei libri di testo, ndr) da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti», cioè cinque anni per la scuola primaria e sei per la secondaria di primo e secondo grado. Il tribunale amministrativo ha anche annullato la circolare là dove stabilisce che «l'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata». La decisione del Tar, pur rispettando le motivazioni che hanno spinto il Miur a porre un freno al balzello dei cambi dei libri di testo, di fatto si muove nella direzione del riconoscimento dell'autonomia dei docenti nello sviluppo dei programmi didattici.
Alla base della decisione del Tar del Lazio c'è il contrasto tra il dettato della circolare stessa e il decreto legge 137/2008, convertito nella legge 169/2008. Il decreto 137 stabiliva infatti che l'adozione fosse per cinque anni nella scuola primaria e per sei nella secondaria di primo e secondo grado, salva però «la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze».
Proprio su questo punto si sofferma la il tribunale amministrativo: «è del tutto ragionevole e logico che il legislatore abbia inserito la deroga anzidetta inerente a specifiche e motivate circostanze», si legge nella sentenza. Deroga che, quando valutata dagli organi competenti, «consente alla scuola di adeguarsi a contingenti e irrinunciabili esigenze».
Quanto alla circolare, prosegue la sentenza, essa «introduce inopinatamente criteri restrittivi nelle operazioni di scelta dei libri di testo seppure effettuabili con cadenza pluriennale, mancando di rispettare, sotto tale profilo, la normazione sovraordinata».
Una norma di rango inferiore (la circolare) non può infatti introdurre criteri più restrittivi di quelli stabiliti da una norma di rango superiore (in questo caso la legge). «La circolare - si legge nella sentenza - non esiste in sé e per sé nell'ordinamento, dal momento che è semplicemente lo strumento con il quale si diramano istruzioni, ordini o altro».
Con la sentenza 7528, il Tar del Lazio conferma di fatto il parere già espresso lo scorso maggio, quando, con ordinanza 2049 del 7 maggio, aveva accolto la richiesta di sospensiva della circolare 16/2009 (nella parte in cui prevede che i docenti neo-trasferiti non abbiano la possibilità di di cambiare i libri adottati dai predecessori). Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2540 del 19 maggio, aveva però in appello dato ragione al Ministero dell'Istruzione e fatto saltare la sospensiva. L'ordinanza perlatro era arrivata allo scadere dei termini previsti per la scelta dei libri di testo (al massimo la seconda decade di maggio).
Non può condiversi, si legge nella recente sentenza, la posizione del Consiglio di Stato che «ha ritenuto non irrazionale la disposizione della circolare, nella parte in cui impedisce totalmente, in caso di assegnazione di altro docente nella classe, una diversa scelta di libri di testo già effettuata e nulla dice, però, in ordine al divieto assoluto di modificare le scelte da parte degli insegnanti». Qui non è questione di irrazionalità, scrive il tribunale laziale nella sentenza, «ma di rispetto della norma di rango superiore che con le disposizioni diramate dal Ministero, nel caso specifico, non vi è stata, in quanto laddove le norme sovraordinate stabiliscono la possibilità di derogare alla cadenza quinquennale di scelta, seppure motivatamente e per provate esigenze, invece la circolare non lo prevede».