5 luglio 2009
Intervista / Santini: effetti civili dei matrimoni contratti all'estero
Qual è la normativa applicabile ai matrimoni contratti all'estero?
L'art. 16 del DPR 396/2000 -nuovo ordinamento dello stato civile- prevede che il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro ècittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. Ai sensi dell'art. 28 della L. 218/1995, inoltre, il matrimonio contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Ciò significa che, se entrambi i coniugi sono in possesso della capacità matrimoniale e delle altre condizioni per contrarre matrimonio, regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, la celebrazione ha piena validità anche in Italia.
Un tipico esempio, forse il più conosciuto, di matrimonio all'estero è quello celebrato a Las Vegas, negli Stati Uniti d'America. Secondo la normativa summenzionata, esso, se contratto validamente, è valido in Italia, anche se non si è provveduto alla trascrizione, sempre possibile a mezzo del consolato italiano. Per la trascrizione è prevista una procedura particolare (traduzione dell'atto, autentica, cd. "apostille").
Proprio con riguardo alla trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell'atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente all'ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione.
Occorre precisare che la trascrizione diventa necessaria ai fini dell'efficacia del matrimonio esclusivamente nel caso di matrimonio cattolico contratto all'estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili, per realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario.
Per quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano, essa è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero in cui è avvenuta la celebrazione.
Come fanno i coniugi che si sposano all'estero a scegliere il regime patrimoniale del matrimonio?
Per quanto riguarda la scelta del regime patrimoniale, dipende da Stato a Stato; ad esempio negli USA se non si vuole optare per la comuniione die beni, occorre prima della celebrazione del matrimonio, recarsi da un Notaio Pubblico, per effettuare pubblicamente la scelta del regime.
Chi decide prevalentemente di sposarsi all'estero?
Per la mia esperienza professionale, le persone che desiderano sposarsi o che effettivamente si sposano all'estero sono coppie perlopiù giovani, di solito, in possesso del diploma di laurea e con un reddito medio-alto. I motivi di tale scelta sono i più diversi e disparati: si va dalla volontà di avere una cerimonia diversa ed insolita alla semplicità della trafila burocratica in quanto sono nate agenzie ad hoc che si occupano di tutto.
Da ultimo, comunque, ritengo di dover sottolineare come, statisticamente, si sceglie di contrarre matrimonio all'estero quando uno dei due nubendi è straniero e, nonostante il periodo di forte
crisi, non si è in presenza di alcuna flessione, forse perchè il matrimonio resta sempre e comunque "il giorno più bello" per il quale vale sempre la pena di fare sacrifici!
5 luglio 2009