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Considerando che, in determinate circostanze, gli strumenti finanziari strutturati (come i derivati) "possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali", il regolamento Ue prevede che le agenzie di rating operino una chiara differenziazione (aggiungendo un simbolo appropriato) tra le categorie utilizzate per emettere rating di questi particolari strumenti finanziari e le categorie utilizzate negli altri casi.
Inoltre, le agenzie di rating del credito con sede extra-Ue saranno tenute a costituire una controllata nella Comunità. Il regolamento impone loro di rispettare i requisiti generali per l'integrità del lavoro svolto e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse nonché la rotazione degli analisti e la comunicazione periodica e continua. L'agenzia dell'Ue che omologa i rating del credito emessi in un paese terzo sarà ritenuta «pienamente e incondizionatamente responsabile» per i rating omologati e per il rispetto delle relative condizioni stabilite dal regolamento.
Gli Stati membri, infine, dovranno definire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni, amministrative e penali, dovranno "riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta". Il Cesr definirà degli orientamenti sulla convergenza delle prassi relative alle sanzioni.