Regione che vai, Irap che trovi. La mappa dei correttivi introdotti dalle autonomie all'aliquota generale del 4,25% (nella tabella riportata in questa pagina sono riassunte le novità che avranno effetti a partire dalle prossime dichiarazioni dei redditi e quelle per le nuove imprese)mostra una realtà sempre più variegata, fatta di esenzioni, agevolazioni o maggiorazioni.
E l'oscillazione dell'asticella del prelievo dipende anche dal bisogno:le imposte vengono alzate per ripianare i conti in rosso, mentre, quando le casse lo consentono, si amplia la platea degli esenti e degli agevolati.
Lo testimonia la maxi Irap — prescritta dal decreto legge 206 del 2006 — che grava sulle imprese e gli enti delle Regioni che un anno fa hanno sforato nei conti della sanità. Per Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia (la Liguria, la sesta Regione in rosso, è rimasta fuori perché ha concordato per tempo con il Governo il rientro dal disavanzo) le aliquote, anche quelle agevolate, sono salite di un punto percentuale.
Restano ferme le esenzioni e, comunque, gli aumenti non possono far lievitare l'imposta oltre il 5,25 per cento. Il meccanismo ha mandato a vuoto, per esempio, i freni agli aumenti per le nuove imprese e per idatori dilavoro che assumono dipendenti a tempo indeterminato decisi dalla Campania.
Un quadro sfaccettato, ma sufficientemente ortodosso sotto il profilo della tipologia dei provvedimenti adottati. Va detto, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 296 e 297 del 2003), l'Irap, istituita da una legge statale (il decreto legislativo 446/1997), deve essere considerata agli effetti costituzionali un tributo statale. Mentre le Regioni possono esercitare solo i poteri e le facoltà previsti dalla legge statale: banditi, quindi, i provvedimenti "creativi".
Così, secondo l'articolo 16 del decreto legislativo 446/97, le Regioni possono variare l'aliquota base del 4,25% al massimo di un punto percentuale, in più o in meno. La variazione, inoltre, può essere deliberata in modo differenziato, in base ai settori di attività o alle categorie di soggetti passivi.
Questa facoltà non vale per l'aliquota dell'8,25%, riservata agli enti pubblici. Esistono poi disposizioni agevolative sparse nell'ordinamento, come quella contenuta, per esempio, nell'articolo 21 del decreto legislativo 460/ 97,che consente alle Autonomie di ridurre o esentare dai tributi locali le Onlus e le aziende pubbliche di servizi alla persone (Asp).
Le leggi regionali finora adottate si sono sostanzialmente conformate a questo assetto normativo, risolvendosi per la massima parte nell'adozione di aliquote differenziate a favore o ai danni di soggetti predeterminati.
In un simile contesto tutto sommato rispettoso dei precetti della Consulta, spicca la scelta del FriuliVenezia Giulia che ha deliberato la concessione di un credito d'imposta.
Questo riporta al centro dell'attenzione la questione fondamentale, che attende da tempo una risposta legislativa: l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Si continua ad assistere, quindi, alla situazione paradossale in cui i Comuni hanno poteri maggiori delle Regioni, grazie alle previsioni generali contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97.
I Comuni possono pertanto deliberare agevolazioni, sotto forma di detrazioni d'imposta, aliquote ridotte e crediti d'imposta, mentre le Regioni sono costrette a ricorrere a sofisticate costruzioni giuridiche per ottenere gli stessi risultati.
Non risulta, invece, che le Regioni si siano dotate di adeguati supporti organizzativi per effettuare i controlli, sempre in materia di Irap (con ledisposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 445/97).
La scelta di gran lunga più diffusa è stata quella di lasciare all'agenzia delle Entrate i compiti operativi, partecipando al più alla fase di individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle verifiche