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Sicurezza / Domande e risposte

Schede a cura di: Luigi Caiazza, Elio Cherubini,Marina Della Foglia, Laura Mancini

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19 maggio 2008

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Sarebbe stato utile conoscere se i corsi frequentati sono corrispondenti a quelli previsti dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (gazzetta ufficiale , n. 37 del 14 febbraio 2006). In caso affermativo, dovrebbe aver già acquisito i titoli derivanti dai Moduli A, B e C, come indirettamente richiamati dall'art 32, comma 2.
In caso contrario dovrà frequentare i corsi previsti dai Moduli B e C, i cui contenuti sono riportati nei periodi dal secondo in poi dell'art. 32, comma 2.
E' fatto salvo l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento richiamati sempre dall'art. 32, comma 6, e secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo sopra citato.

27 - Molti titolari di azienda in passato si sono rivolte ad esperti esterni delegando il ruolo di Datore di Lavoro e di RSPP con atto notarile, ottenendo cosi una "copertura" per quanto concerne la responsabilità penale. Con il D.Lgs. 81/08 e ancora possibile oppure il delegato deve necessariamente essere un dirigente/dipendente dell'azienda?
Tale possibilità non esisteva neanche con la norma previdente, in quanto la "responsabilità penale" non è delegabile o trasferibile, salvo che essa non faccia parte di un contesto più ampio, cioè, di affidamento della gestione, in piena autonomia, di determinate funzioni, comprendendo in tale ambito anche della responsabilità penale derivante da dirette attività in violazione di legge.
Il D.Lgs. n. 81/2008, non si discosta da tale principio, salvo che alcuni obblighi (art. 17), quali la valutazione del rischio, elaborazione del documento della sicurezza e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli altri obblighi sono delegabili e la relativa delega deve rispondere ai limiti e condizioni stabilite dall'art. 16.
Da considerare che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

28 - Un esercizio commerciante di gioielleria s.n.c. e un titolare di palestra body building e fitness aventi entrambi un dipendente sono soggetti al nuovo Testo unico e quindi devono approntare o autocertificare il documento di valutazione dei rischi e nominare il medico competente?
Ai fini dell'applicazione del T.U., si prescinde dal numero dei dipendenti occupati. Pertanto, basta occupare un solo lavoratore per dover osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza. Tra queste, è basilare, la valutazione di tutti i rischi secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 e tenendo conto delle procedure standard che dovranno essere definite con apposito decreto interministeriale. Fino alla sua emanazione i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratore potranno autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi che, in tal caso, la potranno effettuare direttamente. Perché ciò sia possibile occorre che lo stesso datore di lavoro abbia frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 16 e non superiore a 48 ore, definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente Stato-regioni. Nel frattempo, e fino alla pubblicazione dell'accordo, sarà valida la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

29 - Sono un'imprenditori e voglio investire nella formazione continua dei miei dipendenti (quasi tutti immigrati). Voglio sapere cosa debbo fare per accedere ai fondi del ministero per la formazione.
R. Le disposizioni per accedere ai finanziamenti per la formazione sono varie ma per ora il T.U. detta solo le linee programmatiche. Occorre l'emanazione di decreti e/o accordi tra le parti sociali, anche perché queste ultime (art. 37, comma 2) ne devono definire, entro dodici mesi: la durata, i contenuti minimi e le modalità.
Gli indirizzi per i finanziamenti di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese (articoli 11, comma 1, lett. b) e 52, comma 1, lett. b) saranno individuati nell'ambito della Commissione consultiva permanente, secondo un riparto annuale che sarà definito con decreto del Ministero del lavoro. Un ulteriore finanziamento di progetti formativi in materia di sicurezza, è previsto, altresì, da parte dell'Inail, cui potrà rivolgersi direttamente il lettore, destinati in particolare alle piccole, medie e micro imprese (art. 11, comma 5).

30 - Premesso che mi riferisco ad una realtà industriale con 200 lavoratori circa e che pertanto il RSPP dovrebbe essere obbligatoriamente interno, vorrei sapere se quando il CDA, quale datore di lavoro, conferisce poteri e reponsabilità con delega ex art. 16 ad un proprio consigliere per la costituzione e gestione di un sistema di sicurezza, lo stesso consigliere delegato possa assumere la funzione di RSPP se nominato dal CDA.
Effettivamente l'art. 31, comma 6, lett. e), stabilisce che l'istituzione del servizio interno all'azienda è obbligatorio quando trattasi di azienda industriale che occupa oltre 200 lavoratori.
Il comma 1 dello stesso art. 34, stabilisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, fuori dalla richiamata ipotesi di cui all'arte. 31, comma 6. Combinando, pertanto, le due disposizioni, dovrebbe escludersi che lo stesso consigliere possa svolgere i compiti del datore di lavoro e quelli del responsabile del servizio di prevenzione protezione

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