Dalla lettera della Ue all'Italia emerge l'intento di tutelare le cooperative mutualistiche in virtù del perseguimento di obiettivi sociali di interesse comune, mentre non devono essere agevolate le grandi cooperative, concorrenti dirette delle imprese commerciali tradizionali.
L'esame di Bruxelles ha riguardato le cooperative di consumo nel settore della distribuzione e bancario. In ogni caso, tenuto conto che le agevolazioni fiscali alle coop erano già esistenti all'entrata in vigore del Trattato Ue, Bruxelles non chiederà la restituzione degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili, ma si limiterà a richiedere un adeguamento legislativo.
Le principali misure sotto esame riguardano la deducibilità dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserva indivisibile (articolo 12 della legge 904/77), la deducibilità dei ristorni (articolo 12 del Dpr 601) e la ridotta imposizioni sugli interessi corrisposti sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative, alle condizioni di cui all'articolo 13 del Dpr 601/73.
I Commissari Ue puntano il dito sulle grandi cooperative, considerando che la normativa italiana in materia di agevolazioni fiscali non distingue tra grandi e piccole.
Per quanto riguarda l'agevolazione relativa all'accantonamento degli utili alle riserve indivisibili, esente da Ires nella misura del 70% (80% per le coop agricole), queste somme non potranno mai ritornare nella disponibilità patrimoniale dei soci. L'articolo 2514 del Codice civile, infatti, vieta la distribuzione delle riserve fra i soci e obbliga alla devoluzione delle riserve ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di scioglimento della cooperativa.
La Commissione, nella lettera, ritiene che possano configurarsi come aiuti di Stato solamente gli accantonamenti di utili realizzati da attività svolte con non soci, mentre per le grandi coop e per quelle non a mutualità prevalente la presunzione di aiuto di Stato è totale.
Con riferimento ai ristorni viene criticata la deducibilità per la coop, che invece sembrerebbe giustificata. Il ristorno, infatti, può essere definito come il minor prezzo pagato dal socio per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso la cooperativa, in confronto al prezzo comunemente pagato sul mercato, ovvero la maggiore remunerazione dei beni e servizi forniti alla cooperativa come ad esempio il maggior interesse attivo percepito dal socio di una banca di credito cooperativo in confronto ai tassi correnti. Se il ristorno è deducibile per la coop è tassabile per il socio a meno che venga imputato a capitale. Per le grandi cooperative di distribuzione il ristorno ai soci rappresenta un sconto prezzo che è fiscalmente deducibile come avviene per qualsiasi impresa commerciale. (G. P. T.)