Il fatto che le prenotazioni alberghiere vengano effettuate da un'agenzia di viaggio attraverso Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato ai fini Iva come commercio elettronico. Questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 312/E di ieri, emessa in risposta a un interpello formulato da una società spagnola che acquista, in nome proprio, servizi di prenotazione alberghiera per poi offrirli ad agenzie di viaggi in tutto il mondo. L'istante era dell'opinione che questo tipo di attività, essendo svolta attraverso il canale telematico, potesse rientrare fra i servizi prestati tramite mezzi elettronici (articolo 56 della direttiva 2006/112).
Diversa l'opinione delle Entrate, secondo cui le prestazioni di commercio elettronico vanno individuate nei «servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire», caratteri non ricorrenti nel caso analizzato. In realtà, quest'ultima - a giudizio dell'Agenzia - si concretizza in una di fornitura di servizi alberghieri, cioè di prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni immobili, che sono da considerare soggette a Iva in Italia, qualora la prenotazione si riferisca a strutture nel territorio dello Stato.
di B.Sa.