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La Robin tax diventa «eco»

di Antonio Criscione e Luca Gaiani

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19 luglio 2008

Per la Robin tax arrivano le modifiche annunciate, ma la struttura del prelievo, come aveva assicurato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, non è in discussione. Anche se nel passaggio parlamentare, il tributo si colora di verde, escludendo le imprese che usano fonti rinnovabili. È quello che emerge dal maxi-emendamento governativo alla manovra estiva, che non cancella, ma conferma la Robin Tax per le imprese petrolifere ed elettriche, apportandovi però alcune correzioni tecniche necessarie per l'applicazione della tassazione supplementare per le imprese che operano nel settore del petrolio e dell'energia.

L'emendamento sopprime la parte del Dl in cui si prevedeva un prelievo ulteriore per i titolari di concessioni estrattive. La soppressione nelle stime della relazione tecnica non ha effetti sui conti dello Stato per il 2008, e per ciascuno dei tre anni successivi comporterà un minore introito per lo stato di 300 milioni di euro. Ma maggiori introiti (circa 240 milioni l'anno, tranne un picco di 480 nel 2009, vengono dalle stime sul prelievo sulle imprese del settore che aderiscono al consolidato). Più difficile invece l'apertura al "lato verde" della Robin tax, dove la relazione ammette che non ci sono elementi sul peso di biomasse, solare, fotovoltaico ed eolico nella produzione dell'energia, ma si è assunto che esso possa rappresentare il 3% del settore, con una stima di minor gettito per poche decine di euro nel triennio 2009-2011.

Resta invece confermata la struttura della Robin tax, costituita da un'addizionale Ires del 5,5 per cento, che riguarda le società di capitali che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi superiori a 25 milioni e che operano nei settori petroliferi e dell'energia. Con l'addizionale del 5,5 per cento l'aliquota complessiva torna dunque alla misura del 33 per cento. Si tratta in pratica dell'aliquota Ires in vigore fino al 2007, prima della riduzione disposta dalla Finanziaria 2008, anche se ovviamente con le modifiche alla base imponibile intervenute in quella sede.
L'emendamento precisa che se la società svolge anche attività diverse da quelle indicate, la maggiorazione del 5,5% scatta (sull'intero reddito) se i ricavi conseguiti dai settori colpiti dalla manovra sono prevalenti rispetto al totale dell'impresa. Quanto alla decorrenza, l'addizionale si applica dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi, in genere, dal corrente anno fiscale 2008.

Importanti anche i chiarimenti per le società in regime di consolidato e le società "trasparenti". Le prime infatti calcolano e liquidano in proprio l'addizionale, senza trasferirla al gruppo. Per le partecipanti di società trasparenti, invece, il calcolo avviene solo sul reddito individuale senza considerare quello della partecipata.
A partire dall'esercizio 2008 scatta inoltre un nuovo criterio obbligatorio di valutazione fiscale delle rimanenze per le imprese (anche se si applica esclusivamente a quelle con ricavi superiori alle soglie per gli studi di settore) operanti nei settori «petroliferi».

La valutazione, ancorché il metodo di bilancio sia differente, si effettua sulla base del costo medio ponderato o del Fifo. Il criterio riguarda anche le società che utilizzano i criteri Ias/Ifrs. Il metodo di valutazione fiscale può comunque essere adottato anche in sede civilistica in quanto esso, precisa la norma, costituisce deroga rientrante nell'articolo 2423-bis del codice civile.
Il maggior valore delle rimanenze derivante dalla prima applicazione del nuovo criterio è assoggettato a imposta sostitutiva del 16% e non concorre dunque a formare il reddito imponibile Ires e Irap. Dall'esercizio successivo questo maggior valore costituisce costo fiscale delle rimanenze iniziali, con la previsione di talune regole transitorie per i primi tre anni di applicazione della norma in caso di svalutazioni o di operazioni straordinarie.
La nuova situazione può essere illustrata da un esempio: se un'impresa ha rimanenze finali relative al 2008 che presentano valori Lifo 1.000, Fifo 1.200. Il maggior valore di 200 sconterà l'imposta sostitutiva del 16% pari a 32. Il costo fiscale delle rimanenze iniziali del 2009 sarà pari a 1.200, riducendo il reddito di tale esercizio.

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