Il danno esistenziale è una cosa seria. Basta risarcimenti per la fastidiosa rottura del tacco della sposa il giorno delle nozze, per la snervante attesa in aeroporto o per lo scontento di un taglio di capelli venuto male. La Cassazione, a sezioni Unite, mette un freno alle liti bagatellari scaturite dopo l'innovazione giurisprudenziale del 2003. Con la sentenza 26972 dell'11 novembre (identica nella motivazione alle decisioni 26973, 26974 e 26975), infatti, il Massimo collegio ha precisato che sono "palesemente non meritevoli" di tutela risarcitoria - a titolo di lesione esistenziale - i disagi, i fastidi, i disappunti e ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana. Tanto per cominciare, dicono i giudici, il danno esistenziale non è una voce autonoma da indennizzare, ma solo una parte del complessivo danno non patrimoniale possibile. E per il suo riconoscimento è necessario attuare il filtro della "gravità della lesione" e della "serietà del danno".
Le quattro sentenze delle sezioni Unite, destinate a diventare un autentico "faro" interpretativo, sembrano voler rispondere puntualmente alle tante curiose decisioni che si sono susseguite in questi anni, frutto di una – a questo punto poco condivisibile - creatività di alcuni giudici di pace. E, questa volta, per essere sicura di non essere fraintesa, la Cassazione ha provato persino a elencare i casi di risarcibilità o irrisarcibilità. Sul sito di Guida al Diritto i testi di tutte e quattro le sentenze e le prime reazioni a caldo degli esperti della materia.
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