Piccoli imprenditori e professionisti esclusi dal bonus per la famiglia. La partita Iva, anche per una piccola attività d'impresa, arte o professione, esclude infatti la possibilità di accesso al bonus straordinario introdotto dal decreto legge anti-crisi. Sono esclusi anche i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante da partecipazione in società di persone, commerciali o artigianali, in studi associati fra professionisti o in società di capitali.
L'articolo 1 del decreto legge (185/2008) prevede infatti che il bonus straordinario per famiglie spetti, per il solo 2009, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai non autosufficienti, anche se titolari di alcuni altri redditi, purché siano diversi da quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per chiedere il bonus, si dovrà usare il modello approvato dall'agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge del 29 novembre 2008, cioè entro il 9 dicembre 2008.
Rientrano tra i soggetti ammessi al bonus famiglia i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione che sono anche titolari di redditi fondiari, cioè redditi di terreni e fabbricati, da considerare solo cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente o di pensione, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. I redditi fondiari si distinguono in redditi agrari e dominicali dei terreni, e redditi dei fabbricati. Questo significa, ad esempio, che il dipendente o pensionato, che è anche titolare di redditi di fabbricati per uno o più immobili dati in affitto per un ammontare superiore a 2.500 euro, è escluso dal bonus per la famiglia. Al contrario, non è escluso dal bonus famiglia il dipendente o pensionato il cui reddito complessivo del nucleo familiare rientra tra i limiti previsti dalla norma, che è anche titolare di un piccolo terreno, che produce ortaggi e agrumi, per i quali ricava poco più di 2mila euro l'anno e dichiara come reddito dominicale e agrario l'importo di 250 euro.
Il bonus varia da 200 a mille euro (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) in base al numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare (da 15 a 35mila euro) riferiti al 2007 per il quale sussistono i requisiti di legge, salvo, in alternativa, in dipendenza del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008. Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi dei componenti del nucleo familiare.
Ai fini del calcolo del reddito, si considerano componenti del nucleo familiare chi richiede il bonus, il coniuge, anche se è non fiscalmente a carico, ma a patto che non sia legalmente ed effettivamente separato, i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico. Per familiari si intendono, a norma dell'articolo 12 del Tuir, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.