E' pronta la riforma della professione di avvocato. Il Consiglio nazionale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, l'ordinamento professionale degli avvocati con l'obiettivo di garantirne qualificazione e professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale. "La riforma della professione è uno degli obiettivi prioritari di questa consiliatura, insieme con la promozione di una maggiore qualificazione professionale degli avvocati tramite la formazione", ha dichiarato il presidente Guido Alpa. "Abbiamo raggiunto un risultato epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense. Come promesso al Ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che nel congresso di Bologna a novembre aveva dichiarato di attendere una proposta unitaria, il Cnf in qualità di istituzione con poteri di proposta al governo, dopo un'opera di drafting normativo, gli consegnerà questo testo augurandoci che possa presto trovare l'approvazione in Parlamento, nell'ambito della più ampia riforma della giustizia. E' una riforma che tende a rassicurare i cittadini affinché anche attraverso l'avvocatura possano ritrovare fiducia nella giustizia".
Il plenum del Cnf, approvando oggi l'articolato di riforma, ha posto il suggello a una intensa attività di proposta e coordinamento svolta in tutti questi mesi dalla rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, per mettere a punto un testo che risultasse largamente condiviso da tutte le componenti (Ordini, associazioni forensi, Oua e Cassa di previdenza). Nel corso dei mesi il Cnf ha indetto numerose assemblee e negli ultimi due ha coordinato una commissione consultiva costituita ad hoc.
Gli obiettivi della riforma. Consentire l'accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente; puntare a una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, introducendo limiti all'accesso, potenziando la formazione iniziale dei professionisti e imponendo l'obbligo di formazione permanente; garantire la trasparenza verso i cittadini con l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile, la istituzione di sportelli di informazione presso gli Ordini locali, aprendo alla possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità nei limiti della dignità e decoro; garantire un maggiore controllo sulla correttezza, mantenendo la giurisdizione domestica ma garantendo la terzietà del giudice.
Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense.
Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale eccetera) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo.
Pubblicità. E' consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
Formazione permanente. L'avvocato ha l'obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.
Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l'obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito.
Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all'approvazione del ministero.
Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all'albo e la permanenza nell'albo: aver superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant'anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica.
Diventa anche più difficile l'iscrizione nell'albo dei cassazionisti, subordinato non solo all'anzianità di esercizio della professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura con verifica di idoneità.
Sportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell'ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l'accesso alla giustizia.
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