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Sicurezza lavoro: riviste le sanzioni

di Luigi Caiazza

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30 marzo 2009

Lo schema di decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura apporta notevoli modifiche al decreto legislativo 81/2008 sotto il profilo sanzionatorio. Il testo resta, come sottolineato dal Governo, aperto alla concertazione, ma è già possibile cogliere alcune linee di tendenza.

Il peso delle penalità
Una prima novità riguarda l'intero apparato sanzionatorio e si presta, a sua volta, a due chiavi di lettura. Si nota una riduzione del complessivo quadro dell'entità delle pene detentive e di quelle pecuniarie rispetto al decreto 81. Per fare un esempio, se si considera il nuovo articolo 55 (sanzioni a carico del datore e del dirigente per le violazioni alle disposizioni generali), a fronte di un'originaria contravvenzione punita con arresto da quattro a otto mesi, la stessa violazione sarà punita con arresto da tre a sei mesi, mentre l'ammenda già prevista da 5mila a 15mila euro scende da 2.500 a 6.400 euro.
Ma se si raffronta la sanzione con quella prevista dal decreto legislativo 626/94, si nota che, per la medesima violazione, confermata l'entità della pena detentiva, quella pecuniaria è stata aumentata del 30 per cento. L'apparato sanzionatorio, seppure rimodulato anche in riferimento a entità e gravità dalla violazione, appare più contenuto rispetto al decreto 81 ma più oneroso rispetto al 626. Il principio adottato dallo schema di decreto correttivo non riguarda solo datori di lavoro e dirigenti, ma tutti i soggetti coinvolti nella "partita" della sicurezza. Infatti, le modifiche interessano preposti, medici competenti, lavoratori, fabbricanti e fornitori.

Una nota a parte merita l'ipotesi sanzionatoria per la quale è previsto solo l'arresto. Si tratta delle violazioni circa la mancata valutazione del rischio da parte delle aziende pericolose e in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni mutageni, da esposizione all'amianto o atmosfere esplosive. In questo caso, l'applicazione della sola pena detentiva viene fissata da quattro a otto mesi. Tuttavia, l'ipotesi sanzionatoria non permette di avvalersi della definizione del reato in sede amministrativa mediante la procedura (prescrizione obbligatoria) del decreto legislativo 758/94. Sarà, però, possibile avvalersi della procedura introdotta dall'articolo 302, mediante la sostituzione, da parte del giudice, della pena detentiva irrogata (non superiore a 12 mesi) con una somma non inferiore a 2mila euro, sempre che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del danno, che non dovranno consistere in un infortunio grave (superiore a 40 giorni) o mortale.

I limiti all'arresto
Non rientrano più in questa ipotesi sanzionatoria (l'arresto) le attività disciplinate dal Titolo IV (edilizia) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorni. Ulteriori novità sono state introdotte all'articolo 14 nella parte in cui il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione disposto dall'organo di vigilanza. In questo caso, è previsto l'arresto fino a sei mesi nel caso la sospensione sia dovuta ad accertate gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a lavoro irregolare, secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo 14, la violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Nel primo caso, quindi, non è possibile l'estinzione del reato mediante prescrizione obbligatoria, ma sarà possibile definire la situazione davanti al giudice con le condizioni ed effetti dell'articolo 302.

30 marzo 2009
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