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In attesa delle disposizioni di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, estensione degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 15 della legge Bersani, la 266/1997). Possibilità di destinare gli interventi del fondo di garanzia, le cui risorse sono confluite nello stesso Fondo per la finanza d'impresa, anche a misure volte a consentire alle piccole e medie imprese destinatarie dei benefici del suddetto fondo, di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere, e di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo.
Potenziamento lotta all'evasione (articolo 7, commi 1-bis e 1-ter). Incremento di 4 milioni di euro l'anno 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. L'incremento dello stanziamento finanzierà le spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli 007 del Fisco.
Prepensionamento giornalisti iscritti all'Inpgi (articolo 7-ter, comma 17). La disposizione modifica l'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/198, in materia di prepensionamento dei giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). L'articolo 37 prevede per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e delle imprese editrici di giornali periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare, entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi individuati, per il trattamento di pensione di vecchiaia. La modifica introdotta subordina questo beneficio previdenziale alla sussistenza di un relativo accordo, recepito in sede di ministero del Lavoro.
Pubblico impiego (articolo 7-ter, comma 15). Utilizzo in favore del pubblico impiego di parte delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell'allegato B del Dl 112/2008.
Quote latte (articolo 8-bis). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Sul fronte della restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale si stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso: i produttori non titolari di quota; i produttori che abbiano superato "il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003. Definiti i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Dl 49/2003, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell'ordine: coloro che hanno pagato indebitamente; i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna; quelli delle zone svantaggiate; aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria. L'eventuale residuo verrà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che: a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 20072008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale. Disposta l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Mipaaf, delle ulteriori somme residue. Disciplinata l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia. La maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008. Gli aumenti della quota nazionale derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e dal Regolamento n. 72/2009 sono attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Le assegnazioni così disposte sono revocate qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso la rateizzazione, in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze. Fissate condizioni, priorità e limiti nelle assegnazioni. Divieto di vendere o affittare fino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte, i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4, che in caso di cessazione dell'attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del Dl 49/2003.
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