Nuovi e più dettagliati termini per le registrazioni antiriciclaggio dei professionisti. Li prevede lo schema di decreto correttivo del decreto legislativo 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, che dovrebbe approdare all'esame del Consiglio dei ministri entro il 29 giugno (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 27 maggio).
L'articolo 19 del correttivo modifica l'articolo 38 del decreto 231 e introduce un comma 1-bis, che ricorda ai liberi professionisti che devono registrare entro 30 giorni i loro incarichi professionali nell'archivio cartaceo (mentre resta facoltativo quello informatico) e fissa i nuovi termini per la registrazione. L'obbligo decorre, si legge nel decreto correttivo, «dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale».
Questa espressione (letta assieme all'articolo 36, comma 3, del 231, modificato dall'articolo 18, comma 5, del correttivo) pare indicare una sorta di "alternatività" del momento nel quale dovrà essere registrato un incarico. Infatti, per ora, l'articolo 36, comma 3, del decreto 231/07 precisa che le informazioni relative all'incarico devono essere registrate «dalla fine della prestazione professionale». Mentre il decreto "correttivo" apre la strada alle registrazioni entro 30 giorni dall'accettazione o dal termine dell'incarico, o (ma questo dovrà essere precisato) dall'eventuale conoscenza successiva di altre informazioni.
Dovrebbero così sciogliersi i nodi che si sono formati all'indomani dell'emanazione del decreto 231 e che già sono arrivati nelle Aule di giustizia a fronte di ispezioni delle autorità di controllo presso gli studi professionali. In alcuni casi hanno prevalso i professionisti. Il Tribunale di Chieti (con la sentenza 126 del 13 settembre 2008), accogliendo le eccezioni della difesa di un commercialista, ha assolto il professionista per non aver registrato operazioni dei clienti: l'identificazione non era ancora avvenuta, anche se le operazioni erano già state avviate al momento dell'ispezione della Guardia di finanza. Il giudice ha infatti sostenuto che il decreto 231/07 parla di «fine della prestazione» e che, pertanto, non si può fare riferimento alla normativa precedente (legge 197/91 e decreto 56/04), più sfavorevole, che parlava di 30 giorni dall'identificazione.
Con le correzioni proposte dal ministero dell'Economia, invece, il professionista potrà optare per la registrazione entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico quando questa è contestuale all'identificazione (per esempio, nel caso di mandato per la costituzione di una società o comunque di incarico scritto); oppure potrà scegliere di registrare al termine della prestazione, se è a esecuzione periodica o continuata (se, per esempio, si riceve l'acconto per un preliminare di vendita e il saldo al rogito: la registrazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni da quest'ultimo).
La possibilità di registrare entro 30 giorni dalla conoscenza successiva di ulteriori informazioni, invece, potrebbe investire, per esempio, prestazioni che all'apparenza non vanno assoggettate a registrazione (come quelle connesse ad adempimenti tributari), ma che poi rivelino aspetti da riconsiderare (l'obbligo tributario nato da passaggio a rogito di un preliminare stipulato presso lo studio del professionista, che non era a conoscenza della sua conclusione).