L'Irap affronta la stagione delle dichiarazioni "minata" da una costante erosione, sostituitasi alla «progressiva eliminazione» ipotizzata dalla legge 80/2003. Le sentenze della Corte di cassazione sull'obbligo dei contribuenti minori e dei professionisti di pagare il tributo (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 31 maggio), le novità normative che entrano in vigore dal periodo d'imposta 2008 e alcuni interventi dell'ultima ora potrebbero portare a una diminuzione degli obbligati e a una riduzione degli incassi.
Il fronte è, dunque, doppio. Da una parte cambia la platea degli obbligati. Mentre, dall'altra, ci sono nuove regole e modalità operative. L'erosione determinata dalle decisioni della Cassazione è stata coerente e costante, senza fughe in avanti, ma senza cedere alle tesi più restrittive dell'amministrazione finanziaria. E così, se sono rimaste senza seguito alcune sentenze che sembravano escludere il requisito dell'organizzazione anche in presenza di dipendenti, per il resto, nel caso di autonomi e professionisti "minimi" la Corte ha proseguito con determinazione. Così sono rimasti fuori dal tributo, a parte i tanti professionisti con mezzi non eccedenti il minimo per svolgere la professione, anche fotografi professionisti (sentenza 23262/2008), consulenti aziendali che lavorano senza utilizzo di capitali e lavoro altrui (sentenza 10185/2008) e anche – scendendo fra le curiosità – il «giudice arbitro di trasmissione televisiva» e il presentatore televisivo Rosario Fiorello (sentenza 26144/2008). Più di recente, le Sezioni unite hanno risolto i casi di agenti di commercio e promotori finanziari (sentenze da 12008 a 12011 del 2009) e con la sentenza 12653 hanno sottolineato (seguendo la sentenza 10594/2007) che non sono soggetti a Irap i compensi dei dottori percepiti dai commercialisti come amministratori o sindaci di società. E se l'agenzia delle Entrate in un primo tempo si era attestata sulla linea del riconoscere ai soli professionisti questa esclusione, le sentenze delle Sezioni unite hanno spazzato via questa interpretazione. Gli agenti di commercio, infatti, producono reddito d'impresa. E la decisione nei loro confronti potrebbe aprire la strada all'esenzione per i piccoli artigiani.
Sono poi numerosi gli interventi legislativi, alcuni dei quali destinati a produrre effetti pieni da quest'anno, che dovrebbero o potrebbero, a seconda dei casi, ridurre il peso dell'Irap per i contribuenti. Sempre sul fronte soggettivo, peserà l'introduzione del forfait dei minimi: da quest'anno, anche se le stime sull'adesione a questo regime sono incerte, qualche centinaio di migliaia di contribuenti uscirà dall'area Irap.
Se si passa, poi, all'analisi delle altre novità, un peso lo avrà l'entrata a regime degli sconti sul cuneo fiscale, che nel 2008 spiegheranno appieno i propri effetti. Così come la dichiarazione dovrà tenere conto dell'abbattimento dell'aliquota, sicuramente positiva per i contribuenti, e della nuova base imponibile, i cui effetti andranno pesati quasi caso per caso. Soprattutto per i soggetti Ias, il principio di derivazione dal bilancio dell'Irap crea difficoltà legate agli elementi valutativi che la contabilità internazionale contiene. Per risolvere questi problemi era stato ipotizzato di intervenire con un testo normativo che non è stato mai varato. Un effetto, in genere di riduzione degli incassi, lo dovrebbero provocare anche i correttivi anti-crisi degli studi di settore.
Quanto al gettito, i dati delle entrate dei primi tre mesi dell'anno non sono certamente probanti ma segnano un -4,6 per cento. E la stessa relazione annuale 2008 della Banca d'Italia segnala, per il primo sgravio sul cuneo fiscale che gli incassi Irap del 2008 sono scesi di circa 3 miliardi. Con un'inversione di tendenza nella pluriennale storia dell'imposta.