Un grande archivio del Dna. Da utilizzare nelle indagini penali per scoprire gli autori di crimini oggi difficilmente individuabili. Ieri il Senato, con un larghissimo consenso anche tra le forze politiche dell'opposizione, ha approvato le norme di recepimento del trattato di Prum che prevede l'istituzione di banche dati del Dna nei Paesi aderenti e la loro reciproca connessione. Nel nostro Paese, sinora, esistevano solo archivi circoscritti all'attività di forze investigative speciali come i Ris, mentre con la nuova legge sarà operativo un unico e molto più ampio archivio nazionale dei profili biologici.
Entro l'estate 2010, a cura della polizia o della polizia giudiziaria (che potrà stipulare convenzioni anche con laboratori specializzati), dovrà essere completata la mappatura dei profili di tutte le persone detenute, oppure sottoposte a una misura alternativa alla detenzione, in seguito a sentenza irrevocabile, ma anche di tutti i soggetti sottoposti a custodia cautelare o arresti domiciliari oppure arrestati in flagranza o sottoposti a fermo. Ma nella banca dati sono destinati a confluire anche i profili di sconosciuti, raccolti sul luogo del delitto, di persone scomparse o dei cadaveri non identificati. Nutrito l'elenco dei reati per i quali è escluso si possa procedere al prelievo forzoso del campione: si va da quelli fallimentari a quelli tributari e, alla Camera, sono stati aggiunti alla lista anche tutti i delitti previsti in materia finanziaria dal Testo unico.
L'accesso, di cui deve essere garantita la tracciabilità, sarà possibile solo alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria, ma i profili del Dna non potranno contenere informazioni che permettano l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. Solo dopo esito positivo del confronto sarà possibile agli investigatori ottenere il nominativo dell'interessato. Norme specifiche, con sanzioni fino a 3 anni di carcere sono previste per il pubblico ufficiale che fa uso o diffonde dati in violazione della disciplina di protezione.
I profili dovranno essere conservati per un periodo di tempo che verrà fissato da un futuro regolamento applicativo, ma che, comunque, non potrà essere superiore a 40 anni, mentre i campioni biologici verranno distrutti non oltre i 20 anni. Distrutti d'ufficio i campioni e i profili acquisiti nei confronti di una persona poi assolta con formula definitiva oppure se le operazioni di prelievo sono state effettuate in maniera irregolare.
Un capitolo a parte merita la possibilità di effettuare un prelievo forzoso nei confronti di chi non è neppure iscritto tra gli indagati. Se l'autorità giudiziaria considera necessaria l'effettuazione di una perizia attraverso il prelievo di campioni biologici con atti forzosi, visto che l'interessato non ha dato il suo assenso, emetterà un'ordinanza soggetta solo a due condizioni: che si proceda per un reato non colposo punito con almeno 3 anni di carcere e che l'accertamento sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. In caso di rifiuto è sempre prevista la possibilità dell'accompagnamento coattivo. Il Pm potrà procede solo dopo autorizzazione del Gip, ma è anche introdotta una procedura di particolare urgenza che prevede una convalida solo successiva, entro 48 ore, da parte del giudice.
La procedura definita rischia però di prestare il fianco al paradosso per cui, al limite anche nello stesso procedimento, chi è stato indagato (magari anche sottoposto a detenzione o arresti domiciliari) vede cancellato sia il profilo sia il campione biologico in caso di assoluzione definitiva; chi invece non è stato né indagato né sottoposto a detenzione rischia di vedere conservato per 40 anni il suo profilo insieme a quello di criminali (è prevista al termine del procedimento la sola distruzione del campione).
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Il testo della legge sulla banca dati del Dna