Lo schema di decreto attuativo della riforma del pubblico impiego innova profondamente le norme che disciplinano i procedimenti disciplinari nella pubblica amministrazione, già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto che ora è all'esame del Parlamento.
Sono rilevanti le nuove tipologie di comportamenti lavorativi censurabili e le relative sanzioni, fino a formare un nuovo codice disciplinare che si desume dalla lettura coordinata delle nuove disposizioni introdotte nel Dlgs 165/2001 e di quelle contenute nel contratto nazionale vigente. È drastica la riduzione dei termini di durata dei procedimenti, cui consegue in caso di inosservanza la decadenza del potere disciplinare e la contestuale responsabilità disciplinare, pesantemente sanzionata, a carico del dirigente che abbia omesso, ritardato o «sottovalutato» la gravità delle infrazioni commesse dai collaboratori.
Viene fissato un doppio binario di competenze dell'azione disciplinare, a seconda se si tratta di enti dotati di dirigenza o meno e, nell'ambito dei primi, a seconda della gravità della sanzione ipoteticamente irrogabile. Nei procedimenti che si concludono con sanzione superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre i dieci giorni, per i quali è competente il dirigente, o l'ufficio disciplinare negli enti privi di dirigenza, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, che decorrono dalla data di conoscenza dei fatti. Viene confermata, all'ultimo capoverso dell'articolo 55-bis del Dlgs 165, la competenza prevista dai rispettivi contratti nazionali all'irrogazione del semplice richiamo verbale, per il quale provvederà il dirigente o l'incaricato di posizione organizzativa da cui dipende il lavoratore.