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Rimborsi Irap, il 12 giugno il click-day

di Luca Gaiani

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Sabato 06 Giugno 2009

Rush finale per preparare l'istanza e chiedere il rimborso Irap. Parte, infatti, il 12 giugno l'operazione-rimborsi del 10% dell'Irap. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento diffuso ieri insieme con i modelli per calcolare le imposte sui redditi che derivano dalla deduzione del 10% dell'Irap per gli anni precedenti al 2008. E dato che i rimborsi saranno pagati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa fissati dalla manovra anti-crisi (il decreto legge 185/08 ha previsto 100 milioni nel 2009, 500 per il 2010 e 400 per il 2011), i contribuenti dovranno lanciarsi nell'ennesima corsa contro il tempo, per essere pronti all'invio già al momento dell'apertura del canale telematico, prevista per le ore 12 del 12 giugno. Inoltre, la quantificazione delle maggiori imposte pagate a causa dell'indeducibilità dell'Irap richiede calcoli complessi che rendono del tutto insufficienti i pochi giorni a disposizione dei contribuenti per predisporre l'istanza telematica.

Occorre innanzitutto individuare l'Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o personale. Per quanto riguarda gli acconti, l'importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l'Irap effettivamente dovuta per l'esercizio. Si procede quindi a rideterminare l'imponibile Ires o Irpef dell'anno interessato, deducendo dall'ammontare dichiarato originariamente il 10% dell'Irap pagata. L'ultimo passaggio consiste nel quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all'Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso.

In presenza di esercizi chiusi in perdita, la nuova deduzione comporta l'incremento dell'importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in successivi periodi di imposta già oggetto di dichiarazione (cioè, in genere, fino al 2007) occorre tenerne conto nella stessa istanza. Per esempio, se la perdita del 2005 aumenta, per effetto della deduzione, da 100 a 110 e se, nel 2006, l'importo di 100 era stato tutto compensato (reddito 150 meno perdita pregressa 100, imponibile 50), si dovrà considerare la maggiore perdita (10) nel rideterminare questo esercizio (portando il reddito da 50 a 40 e deducendo poi il 10% dell'Irap pagata nel 2006).

Se invece la perdita non era stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell'Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l'importo originario) e potrà dunque essere compensato dall'esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall'esercizio originario. Riprendendo l'esempio, se la perdita del 2005 non è stata utilizzata fino a tutto il 2007, si dovrà indicare un importo di 110 in Unico 2009 con facoltà di compensazione in questa dichiarazione o in quelle successive fino a Unico 2011 (per i redditi del 2010).

L'istanza di rimborso può riguardare le maggiori imposte sui redditi per le quali al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge 185/08) non erano decorsi 48 mesi dal versamento. In pratica, è consentito ottenere la restituzione di Irpef, addizionali o Ires pagate dal 29 novembre 2004, considerando però che, per gli acconti, rileva la data del saldo (si comprende quindi anche il primo acconto 2004). La domanda telematica va presentata anche da chi aveva già inoltrato una specifica istanza di rimborso, spettando comunque un importo pari a quello derivante dalla deduzione forfetaria del 10 per cento. E i contribuenti che hanno già presentato domanda in passato usufruiscono di una corsia preferenziale nei rimborsi: le loro domande telematiche si considerano cronologicamente precedenti a tutte le altre.

Le istanze possono essere inviate dalle 12,00 del 12 giugno e nei successivi 60 giorni (per la trasmissione si potrà utilizzare il prodotto di gestione «RimborsodaIrap», che l'Agenzia renderà disponibile sul proprio sito internet dal 12 giugno). per i versamenti il cui termine di 48 mesi (ancora pendente al 29 novembre 2008) scade entro il 60esimo giorno da tale data. Sono coinvolti tutti i contribuenti che chiedono a rimborso anche l'acconto del 2004 (ricondotto alla data del saldo, 20 giugno 2005) i cui 48 mesi scadono il 20 giugno 2009. Deve rispettare il termine di 60 giorni anche chi ha presentato in passato domanda di rimborso. Per i versamenti successivi, l'istanza deve essere trasmessa entro il termine di decadenza di 48 mesi.

Se però si considerano la liquidazione in ordine cronologico e il tetto di spesa per i rimborsi, è da prevedere una corsa all'invio già al momento dell'apertura del canale telematico.

Sabato 06 Giugno 2009
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