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L'abc della manovra d'estate

di Claudio Tucci

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24 luglio 2009

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Tassa sull'oro (articolo 14). La norma assoggetta le plusvalenze da disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d'Italia, si chiarisce che le disposizioni si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e, comunque, nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia, su conforme parere di palazzo Koch.

Tesoreria statale (articolo 18). Con appositi decreti (non regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal bilancio dello Stato.

Tracciabilità rifiuti (articolo 14-bis). Si prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative attraverso l'emanazione di uno o più decreti ministeriali, per i quali vengono indicati i principi e i criteri direttivi.


Trasporto pubblico (articolo 6-bis). Arriva un contributo, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, alle imprese esercenti trasporto pubblico interregionale per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria euro 4 ed euro 5, nei limiti del 75% del costo al netto dell'Iva. E' previsto un tetto massimo dell'agevolazione per impresa pari a 400mila euro e un limite di spesa complessivo di 3 milioni nel 2009 e di 5 milioni nel 2010.

Trasporto pubblico locale (articoli 4-bis e 4-sexies). Disposto l'obbligo per le autorità competenti di aggiudicare con procedura a evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto di affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il cosiddetto controllo analogo. Introdotto, pure, il divieto alle società aggiudicatrici, di partecipare a medesime procedure di gare svolte in ambiti territoriali diversi da quelli in cui già operano. Si fornisce, poi, un'interpretazione autentica della definizione di prestazioni di trasporto di persone assoggettate all'Iva al 10%, tra le quali sono
ricomprese, anche, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura. Trattandosi di interpretazione autentica, la norma preclude recuperi o rimborsi di imposta.

Visite fiscali (articolo 17, commi 23 e 24). Le pagano le Usl, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Torna, poi, di 4 ore la reperibilità a casa del personale pubblico malato: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Si chiarisce, anche, che l'equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento economico fondamentale, limitatamente alle assenze per malattia, avvenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziché a decorrere dall'anno 2009.

24 luglio 2009
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