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L'abc della manovra d'estate

di Claudio Tucci

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24 luglio 2009

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E mentre aumentano i rimborsi per gli obbligazionisti della Vecchia Alitalia, bisognerà, invece, aspettare altri 12 mesi, per l'entrata in vigore della class action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Finanziaria per il 2008, ancora rimasta sulla carta.

Ecco, in 74 voci, dalla a alla z, tutte le novità in arrivo con la manovra anticrisi.

Accelerazione ammortamenti (articolo 6). Prevista, entro il 31 dicembre 2009, la revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti a un rapido processo di obsolescenza, o che producono un maggior risparmio energetico.

Alitalia (articolo 19, commi 3 e 4). Salgono al 70,97% i rimborsi per i piccoli obbligazionisti Alitalia. Saranno rimborsati anche gli azionisti che potranno cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento. Lo stanziamento per i piccoli risparmiatori passa da 100 milioni a 330 milioni di euro e il tetto ai rimborsi è fissato a 100mila euro per ciascun obbligazionista e 50mila euro per ciascun azionista. Il termine per il concambio di obbligazioni-azioni viene fissato al 31 agosto 2009 (attualmente per le obbligazioni era al 10 luglio 2009). L'indennizzo a chi possiede bond Alitalia sale al 70,97% del valore nominale, pari a 0,262589 euro per singola obbligazione. I titolari di azioni della vecchia Alitalia, ora in amministrazione straordinaria, hanno invece il diritto di cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50%, pari a 0,2722 euro per singola azione. In cambio, gli stessi azionisti avranno titoli di stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di mille euro.

Ammortizzatori "speciali" (articolo 1-bis). Per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Si prevede, in particolare, la possibilità "eccezionale" da parte del ministero del Lavoro di emanare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni urgenti, anche, in deroga alle norme in materia di ammotizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.

Assunzioni precari (articolo 17, comma da 10 a 19). Previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Ci sarà un percorso di reclutamento speciale, per il triennio dal 2010 al 2012, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione previsti essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità, anche, alle amministrazioni di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti complessivi messi a concorso.Tale percentuale può salire al 50% per i comuni che si costituiscono in unione. Importante novità, poi, sul fronte validità graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Autoimprenditorialità (articolo 1, commi 7 e 8). Si stabilisce l'estensione dell'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 - 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, anche, al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Dovrà, però, dimettersi dall'impresa di appartenenza, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo. Sempre sul fronte auto imprenditorialità, prevista, anche, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità deliberate e non ancora percepite. In caso, poi, di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o, comunque, nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore stesso è liquidato, altresì, il trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a dodici. Anche in questo caso, unico obbligo è quello di dimettersi dall'impresa, successivamente all'ammissione al beneficio e prima della sua erogazione. Un decreto del Lavoro, di concerto con l'Economia, le modalità e le condizioni per l'applicazione di queste disposizioni.


Autotrasporto (articolo 15, commi da 8-septies a 8-novies, 8-undecies, 8-duodecies e articolo 17, commi 35-undecies e 35-duodecies). Si prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese di autotrasporto corrispondente a quota parte della tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. A tal fine vengono utilizzate le somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti, destinate al settore dell'autotrasporto dall'art. 2 del decreto legge 162/2008, pari a 44 milioni di euro. Si prevede, poi, che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione alle autorità competenti (Entrate, Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente). Si modifica, inoltre, la disciplina delle agevolazioni fiscali a sostegno del settore dell'autotrasporto, sostituendo agli interventi operati mediante il riconoscimento di crediti d'imposta, apposite misure di sostegno agli investimenti, nel limite delle risorse non ancora utilizzate che vengono pertanto riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. E' previsto che tali misure siano determinate con decreto ministeriale, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Inoltre, modificando il Dpr 633/72 che disciplina l'Iva, si dispone, ai fini dell'Iva dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, che tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari. Previsto, poi, che, anche i Monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri di accertamento e di ispezione concessi agli uffici delle entrate in materia di Iva. Si consente, infine, alle imprese di autotrasporto di usufruire dei contributi per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ammontanti complessivamente a 70 milioni di euro, mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Ove le imprese tuttavia optino per il contributo diretto, ne devono fare espressa dichiarazione.

  CONTINUA ...»

24 luglio 2009
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