Subire mobbing all'interno di una grande azienda esclude la condanna penale del datore. Unica strada praticabile per ottenere giustizia resta quella dell'azione civile per ottenere il risarcimento del danno. Il paradosso «della non punibilità» – seppure sono accertati «sistematici comportamenti ostili, umilianti e lesivi della dignità personale» - è dovuto al fatto che nel nostro ordinamento non esiste la specifica figura del reato di mobbing.
Gli unici casi in cui la condotta vessatoria del datore di lavoro verso il dipendente può determinarne la responsabilità penale con la conseguente applicazione della pena sono quelli in cui tale comportamento integri gli estremi di altre fattispecie: l'abuso dei mezzi di correzione o i maltrattamenti in famiglia (stigmatizzati rispettivamente dagli articoli 571 e 572 del Codice penale). Entrambi i reati prevedono una relazione diretta tra "vittima e carnefice" identificata da rapporti quali quello tra maestro d'arte e apprendista o tra congiunti, connotati cioè dall'essere il sottoposto sotto la piena influenza di chi lo vessa. Ecco perché la Cassazione esclude - con la sentenza n. 26594 depositata il 26 giugno, pubblicata sul sito di Guida al Diritto – che nell'ambito di una grande azienda si possa realizzare quella pressante relazione di tipo «para-familiare» che integra i presupposti del reato di maltrattamenti a cui - in assenza della specifica figura di reato - è stato per giurisprudenza costante assimilato il mobbing.
La Cassazione, quindi, nella situazione specifica, avendo escluso l'esistenza di una «stretta relazione personale continuativa, caratterizzata da sistematicità tra datore e lavoratore subordinato» non ha potuto fare altro che negare la possibilità di ottenere una condanna per maltrattamenti. La sentenza che lascia dell'amaro in bocca è figlia della lacuna normativa che esiste in Italia. Infatti, il nostro Paese non ha ottemperato alla delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincola tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa penale ad hoc facendo sì che l'Italia – dopo quasi un decennio - non risulta ancora in linea con gli altri ordinamenti europei dove il mobbing è un reato a sé stante.