Per le compensazioni a maglie strette previste dalla manovra d'estate l'appuntamento è al 2010. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate con un comunicato ad hoc. Le nuove regole sulle compensazioni, dunque, non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto legge 78/2009, infatti, il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso.
La tempistica sull'entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni, spiegano all'Agenzia delle entrate, deriva dal dettato normativo del decreto anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione (10.000 euro) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale prima di utilizzare il credito Iva in compensazione. Misure queste il cui effetto è conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali.
Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione hanno bisogno di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.