Le agenzia di somministrazione non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici; il limite di 5mila euro entro cui è ammesso il voucher deve essere considerato al netto delle trattenute previdenziali e assicurative.
Sono alcuni chiarimenti della circolare 88 di ieri l'Inps fa il punto della situazione sulla nuova prestazione alla luce delle ultime modifiche apportate all'articolo 70 della decreto legislativo 276/2003. La legge 33/2009 ha apportato significative modifiche in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. In particolare, l'Inps giustifica l'esclusione delle agenzie di somministrazione precisando che le prestazioni di lavoro accessorio devono essere rese direttamente a favore dell'utilizzatore senza alcuna possibilità di intermediazione.
La circolare sottolinea che la nuova prestazione è ammessa in qualunque settore produttivo nei casi di studenti con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi ma limitatamente al sabato e alla domenica oltre che nei periodi di vacanza (Inps circolare 104/2008). Ad ogni modo, circolare 88 consente la prestazione accessoria in qualsiasi altro momento dell'anno purché lo studente sia libero da impegni scolastici.
L'Inps non precisa come può essere attesta la regolarità di iscrizione al ciclo di studi; sul punto, il dipartimento scientifico della Fondazione studi dei consulenti del Lavoro ha ritenuto possibile un'autocertificazione (Dpr 445/2000).
Particolarmente interessante è la precisazione sulla determinazione dei limiti economici entro i quali è legittima la prestazione accessoria. Si ricorda che al riguardo i voucher sono ammessi nei limiti di 5mila euro per la generalità delle prestazioni; 3mila euro per i soggetti che percepiscono un importo di sostegno al reddito; 10mila nelle imprese familiari. Ebbene, l'Inps spiega che tali limiti devono intendersi al netto delle trattenute previdenziali e assicurative effettuate sul buono (l'importo è esente sul piano fiscale).
Pertanto, il limite di 5mila euro deve intendersi pari a un compenso lordo di 6.660 euro cui corrispondono 4.995 euro netti.
Rispetto ai limiti indicati, la circolare 88 non declina l'esatto significato di "anno solare"; sul punto, la Fondazione studi ha precisato che si può fare sempre riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre.
In merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio la circolare ha precisato che l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, sul cumulo di impieghi e incarichi, prevede la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di «tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso» (articolo 53, comma 6). La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.