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L'Abc del disegno di legge anti-burocraziadi Claudio Tucci |
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Infortuni e malattie professionali (articolo 9). Tutte le denunce dovranno essere comunicate solo all'Inail. Si prevede, poi, che l’istituto assicuratore, ricevuta la denuncia, deve rimettere senza ritardo un esemplare della denuncia alla competente direzione provinciale del lavoro per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto gravi lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a 30 giorni e si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione.
Iscrizione imprese artigiane (articolo 3). Basta una comunicazione unica, da presentare all’ufficio del registro delle imprese. La dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle leggi vigenti.
Istituto diplomatico (articolo 16). Potrà svolgere attività formative approntando moduli formativi specifici per soggetti nazionali estranei alla pubblica amministrazione, come anche per quelli di nazionalità straniera. I relativi proventi sono riassegnati al ministero degli Affari esteri per esigenze di formazione del personale.
Lavoratori dello spettacolo (articolo 10). Si prevede, tra l’altro, l’obbligo dell’impresa che occupa lavoratori dello spettacolo a trasmettere all’Enpals le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l’accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Inoltre, il certificato di agibilità dei locali per lo spettacolo sarà rilasciato alle sole imprese in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi per gli artisti.
Libri sociali (articolo 1). Si modifica il codice civile, prevedendo l’utilizzo di strumenti telematici per gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione per la tenuta dei libri, repertori e scritture. Basterà che l’imprenditore (o un suo delegato) apporrà, almeno una volta l’anno, la marcatura temporale e la firma digitale. Qualora, poi, per un anno, non siano state eseguite registrazioni, firma e marcatura dovranno essere apposte all’atto di una nuova registrazione.
Pagella elettronica e iscrizioni all’università on line (articolo 22). Dall’anno scolastico 2012-2013, la pagella correrà on line. Ogni istituto potrà scegliere 3 distinte modalità di comunicazione alla famiglia della scheda di valutazione dell’alunno. La prima, attraverso l’utilizzo della posta elettronica. In questo caso, la segreteria della scuola manderà direttamente una mail riservata all’indirizzo mail comunicato dai genitori. La seconda opzione consiste nel rendere la pagella direttamente disponibile on line sul sito internet del plesso. Ovviamente, l’accesso sarà limitato a soli mamma e papà (o a chi ha la potestà sul minore), attraverso password o codici personalizzati. La terza opzione, è la più generica: la comunicazione della pagella potrà avvenire attraverso “ogni altra modalità digitale”. Il riferimento è per quelle scuole che ancora oggi non hanno propri siti internet o personale in grado di utilizzare le nuove tecnologie. Qui, dovrà essere il preside a ingegnarsi a trovare la migliore soluzione digitale. Ma la cara e vecchia pagella di carta non va definitivamente in soffitta. La nuova normativa infatti prevede la possibilità da parte dell’interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. Per migliorare poi i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, previsto inoltre che le università adottino procedure telematiche che consentono di effettuare on line l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata degli esami. Già dal primo anno, fanno sapere da Palazzo Vidoni, gli effetti stimati, in termini di riduzione del costo della carta, ammontano a 7 milioni di euro. Gli effetti quantificabili a regime ammontano invece a 30 milioni di euro all’anno.
Palazzo Vidoni (articolo 28). Può reclutare, tramite comando, fino a 20 unità di personale per ottimizzare e migliorare le sue funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico.
Procuratori (articolo 2). Per partecipare a una gara d’appalto o, semplicemente, per compiere atti nei confronti della pubblica amministrazione, il conferimento da parte di un imprenditore a un altro soggetto del potere di rappresentanza può essere effettuato mediante documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal conferente, da comunicare all’amministrazione in via telematica o su supporto informatico. Quando poi il potere di compiere atti pertinenti all’esercizio dell’impresa è conferito con delibera collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, presso il competente ufficio del registro delle imprese.
Ricetta medica elettronica (articolo 21). Entro il 31 dicembre 2012 tutte le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche saranno scritte su un supporto elettronico, fermo restando il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione. CONTINUA |
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