Anche le ditte individuali possono chiedere la sospensione di 12 mesi dei propri debiti con banche e intermediari. In caso di gruppo, infatti, la verifica del possesso dei requisiti per accordare la moratoria, sarà effettuata "sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato". E' uno dei chiarimenti contenuti in una circolare dell'Abi, approvata ieri, che ha precisato molti aspetti delle novità contenute nell'Avviso comune sulla moratoria dei crediti delle aziende con non più di 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato annuo, firmato, assieme a Tesoro e imprese, il 3 agosto scorso. "Abbiamo voluto fornire - sottolineano da Palazzo Altieri - ulteriori spiegazioni a banche e aziende che, in un paio di mesi, ci hanno inviato oltre 400 pareri su come applicare al meglio la nuova normativa".
Operazioni soggette a sospensione
In base all'accordo (già operativo), sottolinea la nota, si può chiedere (entro il 30 giugno 2010) la sospensione o l'allungamento del termine di scadenza di operazioni di mutuo, ipotecari e non, in essere alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Sono, al momento, esclusi dal beneficio i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie "con agevolazione pubblica". "E' un settore molto variegato", dicono dall'Abi, che confermano, comunque, l'impegno a trovare "una modalità unitaria" per non escludere per sempre tali finanziamenti dall'ambito applicativo dell'Avviso. Precisano, però, che l'esclusione si riferisce ai finanziamenti "pubblici" sotto forma di contributo in conto interessi e/o in conto capitale e non, anche, a quelli in cui l'agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Rientrano, invece, nel perimetro di azione dell'Avviso, i mutui cartolarizzati. Qui, però, "l'operazione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per il cliente".
Effetti della moratoria
La circolare chiarisce, poi, che per l'intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. Nel caso, cioè, di sospensione di rate di mutuo, si evidenzia che il periodo di efficacia della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione. Analogamente, si precisa che il recupero del credito su operazioni "in moratoria" potrà iniziare prima della scadenza della sospensione "soltanto se subentrano fatti nuovi o rilevanti, tali che, indipendentemente dalla presenza della moratoria, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito. Non rientra in queste ipotesi, spiegano dall'Abi, il venire a conoscenza da parte della banca che l'impresa ha richiesto ad altro intermediario con cui ha in corso un ulteriore contratto di mutuo una moratoria.
Interessi e mora
Durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l'abbattimento del debito residuo stesso. In pratica, è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione. Si dovrà, invece, pagare la mora contrattuale nell'eventualità di mancato
pagamento alle scadenze delle rate costituite "dai soli interessi". In ogni caso, la moratoria alle imprese va realizzata "senza richieste di garanzie aggiuntive". In presenza, però, di garanzie prestate da terzi (tipo la fideiussione), l'Abi sottolinea l'opportunità, ai fini dell'estensione, di acquisire il consenso dell'interessato.
Altre agevolazioni
La circolare ricorda, infine 2 ulteriori forme di agevolazione per le imprese previste nell'Avviso. La prima, è la possibilità di sospendere per 6 o 12 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing mobiliare (targato, strumentale, nautico) o "immobiliare". Vi rientrano tutte le operazioni stipulate nell'esercizio dell'attività d'impresa e per la gestione aziendale. Ogni altra finalità, esclude l'intervento di favore. La seconda, invece, è l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere esigenze di cassa. Qui, si fa riferimento esclusivamente al credito che la banca ha concesso (o concede) all'impresa. In questo senso, rientrano nell'allungamento delle scadenze, per esempio, gli anticipi su fatture Italia ed estero, e, con alcuni paletti, le operazioni di factoring
e quelle di maturity pro solvendo. Esulano, invece, dall'intervento agevolato, tra gli altri, i finanziamenti all'importazione, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, nonché gli scoperti di conto corrente, anche, ipotecari, le operazioni di prestito cambiario e quelle relative ai certificati di conformità auto. Tutti casi, sottolinea la circolare, in cui manca il presupposto dell'anticipazione su crediti.