Per accedere alla moratoria sui debiti a lungo termine le piccole e medie imprese dovranno avere «adeguate prospettive economiche di continuità aziendale», nonostante le difficoltà congiunturali e «non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni». E' uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'ABI, anticipata da Il Sole 24 ore, che fa il punto sulla moratoria per le imprese. Il testo ripercorre tutti i passaggi del provvedimento e fa il punto sui dubbi che sono emersi nei mesi scorsi. La sospensione, altro chiarimento importante, riguarda solo le quote capitale delle rate dei mutui e non anche gli interessi.
Dopo la presentazione della domanda, la banca dovrà verificare che alla data del 30 settembre 2008 l'impresa aveva solo posizioni "in bonis" e alla data della presentazione della domanda «ha solo posizioni classificate "in bonis"». La sospensione del debito, precisa la circolare, «è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito», cioè «non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia» dell'impresa.
Inoltre, nel periodo della sospensione o dell'allungamento della scadenza di pagamento (fino a 270 giorni rispetto ai 180 attuali), «le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento».
I prestiti che beneficiano della moratoria
La sospensione riguarda tutte le operazioni di mutuo ipotecario, compresi quelli agrari, «purché non si riferiscano a finanziamenti che in origine erano a breve termine», intendendo per breve termine le operazioni di durata non superiore ai 18 mesi. Per godere della sospensione, inoltre, il prestito deve essere «stipulato nell'esercizio dell'attività di impresa e per la gestione aziendale» e, dunque, sono esclusi i prestiti cambiari e quelli personali all'imprenditore.
Il piano di ammortamento
La moratoria determina «la traslazione del piano di ammortamento» per 12 mesi ma, come prevede l'Avviso comune per la moratoria, «gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie». In sostanza, spiega la circolare, «la sequenza e l'importo delle quote capitale stabilite contrattualmente» non sono alterate dalla moratoria, una volta che questa è stata concessa. Quindi, le quote capitale delle rate sospese non si accodano dopo l'ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, ma saranno le quote capitale che l'impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione» con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Durante la sospensione, però, l'impresa pagherà la quota interesse delle rate sospese.
Moratoria senza garanzie aggiuntive
La moratoria si concede senza richiesta di garanzie aggiuntive, mentre per le garanzie già esistenti, «saranno adottate se necessarie le opportune iniziative», sulla base di quanto previsto dall'Avviso comune. «La valutazione - spiega la circolare - è rimessa a ciascuna banca, che dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento e valutare eventuali misure necessarie».
La sospensione non muta il regime fiscale del rapporto di mutuo. Sono esclusi i finanziamenti ottenuti con agevolazioni pubbliche mentre sono compresi «in via di principio» i mutui cartolarizzati. Dalle operazioni di allungamento delle scadenze sono esclusi i finanziamenti all'importazione, quelli su anticipazioni su contratti, le operazioni di anticipo di flussi export e quelle di credito agrario con scadenza annuale. (di Giuseppe Chiellino)