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Giustizia: con il processo breve
indennizzi piu' difficili

di Andrea Maria Candidi e Giovanni Negri

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Lunedí 16 Novembre 2009

La legge Pinto rischia di finire su un binario morto. Il disegno di legge sul processo breve potrebbe avere come conseguenza il sostanziale affossamento della possibilità per il cittadino di ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata della vicenda giudiziaria che lo ha interessato.

A complicarsi sono le procedure, a ridursi è l'indennizzo, a non giovarsene sono comunque i tempi della giustizia, specie quella civile, su cui già pesa uno stock di cause arretrate che tocca ormai i 5 milioni e mezzo. Su questo "debito pubblico" del sistema giustizia il disegno di legge non interviene in maniera così tranciante come previsto nel penale, ma, sulla scia delle preoccupazioni per il moltiplicarsi dei risarcimenti e del loro peso economico, mette una serie di paletti che hanno di sicuro l'effetto di un immediato disincentivo. Peraltro, nel primo semestre del 2009 le richieste di indennizzo hanno superato quota 17mila, con una proiezione a fine anno di oltre 34mila (nel 2008 ne sono state presentate 28mila).

Il punto di partenza è costituito dalla determinazione di un limite massimo di tempo per ogni grado di giudizio. Il processo-tipo non potrà durare più di 10 anni e mezzo. Due anni per ognuno dei tre gradi, più uno in caso di rinvio da parte della Cassazione. Ciascuno di questi termini potrà poi essere aumentato della metà da parte dell'autorità giudiziaria. I procedimenti civili che andranno oltre questo limite saranno di fatto e di diritto considerati di durata irragionevole e, quindi, suscettibili di dare luogo a un risarcimento per il danno provocato alle parti.

Il disegno di legge si preoccupa, in linea con quanto stabilito nel penale dove la data di riferimento è quella del rinvio a giudizio, di determinare con precisione il giorno da cui iniziare il conteggio dei termini:
- nel processo amministrativo si tratterà del giorno del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
- in quello ordinario civile la data è quella dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione;
- in quello societario, cancellato ma ancora operativo per le cause in corso nel luglio scorso, la data è quella del deposito dell'istanza introduttiva.

Detto che nel conteggio non possono rientrare fino al limite di 90 giorni i rinvii chiesti o permessi alla parte, sono proprio le parti a essere chiamate in discussione dal disegno di legge. Perché la loro inerzia è destinata a provocare conseguenze serie. Entro sei mesi dallo spirare del termine di ogni grado di giudizio, con o senza aumento, dovrà infatti essere presentata una richiesta al giudice di sollecita definizione del processo.

Diventa questo il momento centrale di tutta la procedura della legge Pinto: è infatti solo la presentazione dell'istanza – adempimento che va onorato a conti fatti entro 18 mesi dall'inizio del procedimento – che dà diritto, successivamente, ad avanzare la richiesta di indennizzo. Senza questo adempimento formale non c'è nessuna possibilità di ottenere la liquidazione del danno causato dalla violazione del termine ragionevole durata del processo. Neanche se il giudizio dovesse prolungarsi per una generazione: le eventuali domande di risarcimento saranno infatti ritenute «prive di interesse» dalla corte d'appello (il giudice chiamato a decidere se riconoscere il danno e in quale misura).

È dunque importante ricordarsi di presentare l'istanza a tempo debito, anche se l'eventuale ritardo non cancella completamente il diritto a ottenere l'indennizzo, ma influisce sulla sua consistenza. Infatti, se la richiesta è presentata dopo la scadenza, tutto il tempo già trascorso non avrà effetti sul calcolo dell'eventuale risarcimento. L'interesse ad agire, dice il disegno di legge, si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla presentazione dell'istanza.

Non solo. Oltre ad affossare il meccanismo degli indennizzi e ad appesantire ulteriormente gli oneri delle parti, una conseguenza ancora più nefasta è forse quella sull'organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari. Infatti, il giudice a cui è recapitata la richiesta di sollecita definizione dovrà trattare il processo «prioritariamente». Dovrà cioè metterlo su una corsia preferenziale proprio per evitare di superare quel termine ragionevole di due anni. Sotto l'occhio attento del capo dell'ufficio, a cui è assegnato il compito di vigilare sull'effettivo rispetto dei termini acceleratori. Un intento lodevole, non c'è dubbio. Ma, ci si chiede, se per ogni procedimento giacente in tribunale, o in qualsiasi altro ufficio giudiziario, viene presentata una istanza di «sollecita definizione», non si corre il rischio di trovare la corsia preferenziale più ingolfata della strada ordinaria?

Lunedí 16 Novembre 2009
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