Le visite fiscali per accertare le condizioni di salute reali del dipendente pubblico che ha presentato il certificato sono sempre a carico del servizio sanitario nazionale; il Dl 78/2009, che ha ribadito la regola, ha su questo aspetto il valore di «interpretazione autentica» e quindi vale anche per il passato, ma va applicato solo alle «situazioni» non ancora «definite». Quando a pagare sono state le pubbliche amministrazioni che hanno richiesto la visita, sulla base di un orientamento giurisprudenziale controverso, non è quindi più possibile tornare indietro.
Con questa decisione la sezione centrale delle autonomie della Corte dei conti, nella delibera 20/2009 diffusa ieri, prova a scrivere la parola fine a un tema reso incandescente dalla stretta anti-fannulloni introdotta dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta con l'articolo 71 del Dl 112/2008.