Servizi audiovisivi e radiofonici, interruzioni pubblicitarie, comunicazioni commerciali, pay per view. E' una comunitaria 2010 tutta incentrata sulle moderne telecomunicazioni, quella approvata, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri. Le nuove norme, in totale 20 articoli, riscrivono buona parte del testo unico sulla radiotelevisione (Dlgs 177/2005), dando attuazione alla direttiva 2007/65/Ce, che definisce tutti i nuovi servizi audiovisivi sviluppatisi negli anni recenti, dalla trasmissione continua in diretta (live streaming), alla trasmissione televisiva su internet (webcasting), ai servizi non lineari (in modalità pull).
Le novità introdotte definiscono i nuovi servizi audiovisivi e radiofonici e dettano un nutrito crono programma attuativo, che sarà supervisionato dal ministero dello Sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Particolare attenzione è stata riservata agli utenti e, soprattutto, alla tutela dei minori.
Ecco, comunque, in ordine alfabetico, punto per punto, tutte le novità in arrivo contenute nella Comunitaria 2010, che dovrà iniziare ora l'esame parlamentare.
Affollamento pubblicitario (articolo 12). In riferimento alla trasmissione di messaggi pubblicitari della Rai, la norma conferma i limiti vigenti (4% orario settimanale di programmazione e 12% di ogni ora) e il recupero dell'eventuale eccedenza - non superiore al 2 per cento - nell'ora antecedente o successiva. Si fissano poi i limiti di affollamento orario (18% di una determinata e distinta ora di orologio) e giornaliero (15%) per la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico - e per i soggetti autorizzati a trasmettere in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea - stabilendo che l'eventuale eccedenza - non superiore al 2% nel corso dell'ora - deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, è portato al 20%, se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario fissati per gli spot pubblicitari . Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno. Si prevede che in ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora di orologio non debba superare il 20 per cento. Tali disposizioni non si applicano agli annunci delle emittenti anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. Si stabilisce un regime di riduzione graduale dei limiti per la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento anche analogiche . In particolare è previsto per l'anno 2010 un limite di affollamento di una determinata e distinta ora d'orologio del 16%, che viene ridotto al 14% per l'armo 2011 ; a decorrere dal 2012, e dunque a regime, è infine previsto un limite del 12 per cento. L'eventuale eccedenza - non superiore al 2% nel corso dell'ora - deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Sono nulle le clausole contrattuali pubblicitarie che impongano alle emittenti televisive e radiofoniche analogiche e digitali programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
Allineamento titoli abitativi (articolo 18). Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità provvedano ad allineare, secondo criteri di semplificazione e unificazione, i titoli abilitativi rilasciati ai sensi del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alle delibere dell'Autorità 435/01/CONS, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.
Brevi estratti di cronaca (articolo 8). Si rinvia a un regolamento dell'Authority l'individuazione delle modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva anche analogica possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta alla disciplina del Dlgs n. 177/2005, testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Comunicazione commerciale (articolo 4, comma 1, lettere da dd a oo e comma 2 e articolo 10). Per "comunicazione commerciale audiovisiva", nella quale confluiscono la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti, s'intendono "immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti . Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione". Le lettere successive, da ee a ll, dettagliano le diverse tipologie di comunicazione commerciale. La lettera mm) riproduce la definizione di telepromozione e le lettere nn) e oo) individuano ai fini del Testo unico quali "Autorità e Ministero" l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il ministero dello Sviluppo economico. Si prevede, infine, l'applicazione per analogia delle definizioni di cui all'intero comma 1 dell'articolo 4 ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora. L'articolo 10 fissa le prescrizioni cui devono attenersi le comunicazioni commerciali audiovisive. Si ricorda, in particolare, che le comunicazioni commerciali audiovisive debbano essere prontamente riconoscibili come tali e sono, quindi, proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte. Si attribuisce, poi, al ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sentito il Ministero della salute, il compito di incoraggiare i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta relativi alle comunicazioni audiovisive commerciali che accompagnano o sono incluse nei programmi per bambini e che riguardano prodotti alimentari o bevande, la cui assunzione eccessiva non è raccomandata nella dieta generale.
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