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Copertura finanziaria (articolo 19). Si prevede che tutte le novità contenute nel presente provvedimento non comportino nuovi o maggiori oneri per le casse dell'Erario.
Emittente radiofonica (articolo 4, comma 1, lettera bb). E' il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: a) "emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale", b) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale" e c) "emittente radiofonica nazionale".
Emittente televisiva analogica (articolo 4, comma 1, lettera aa). E' il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo diverse tipologie, che vanno dal carattere informativo, al commerciale, al comunitario.
Entrata in vigore (articolo 20). Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Eventi di particolare rilevanza (articolo 7). Si demanda all'Authority la compilazione di una lista - da comunicare alla Commissione europea - degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita.
Fornitore di servizi di media (articolo 4, comma 1, lettera b). Si definisce il "fornitore di servizi di media", quale "la persona fisica o giuridica, cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione". Sono escluse dalla definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
Fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici soggetti alle leggi italiane (articolo 2). Viene introdotto un nuovo articolo che individua, conformemente quanto previsto nella direttiva 2007/65/Ce, i fornitori di servizi audiovisivi e di radiofonia soggetti alla giurisdizione italiana. Le nuove norme si applicano ai fornitori stabiliti in Italia: quando cioè hanno la sede principale nel Belpaese e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano. La novella illustra poi tutti i casi in cui il fornitore si considera soggetto alle norme italiane. E' questo, per esempio, il caso di un fornitore di servizi di media che ha la sede principale in Italia, ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana. Rientra ancora nella giurisdizione italiana, anche un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia che ha la sede principale in Italia, ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia. La nuova norma, poi, individua gli altri casi in cui i fornitori sono soggetti alla legge italiana. Quando, cioè, si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia e anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono, però, di una capacità via satellite di competenza italiana.
Garanzie utenti (articolo 5). Si riscrivono le norme a tutela dell'utenza. In particolare, si prevede che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente, almeno alle seguenti informazioni: a) il nome del fornitore di servizi di media; b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media; c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente; d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti. In generale, comunque, i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità. Fermo, poi, il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità, il ministero dello Sviluppo economico dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a 2 anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di 7 giorni. In caso di reiterata violazione, nei 3 anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
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