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Inserimento di prodotti (articolo 15). Vengono individuati i programmi nei quali è consentito l'inserimento di prodotti: opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi, programmi di intrattenimento leggero con esclusione di quelli per bambini. L'inserimento può avvenire dietro corrispettivo monetario o dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi quali aiuti alla produzione e premi in vista della loro inclusione all'interno di un programma. Si fissano, poi, i requisiti cui devono conformarsi i programmi nei quali sono inseriti i prodotti e le regole di trasparenza. Si pone il divieto di inserimento di prodotti a base di tabacco e di prodotti medicinali o cure ottenibili esclusivamente su prescrizione e si prevede che i produttori, le emittenti anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottino, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nel presente articolo. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione. Si prevede infine che le disposizioni in esame si applichino unicamente ai programmi prodotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Interruzioni pubblicitarie (articolo 11). Si dispone per la pubblicità televisiva e le televendite, l'obbligo della chiara riconoscibilità e della distinguibilità dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, le stesse devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. Si prevede, poi, che gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscano eccezioni, e che la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possano essere inseriti anche nel corso di un programma, in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso, della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari. Viene disciplinato anche l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e si dispone pure che la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, possa essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. Viene vietato l'inserimento di pubblicità e televendite durante la trasmissione di funzioni religiose e, in riferimento ai programmi per bambini, si consente la interruzione soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore alla mezz'ora. Viene precisato, anche, che, per durata programmata, ai fini dell'articolo in commento, si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nel palinsesto. Fermo restando poi il divieto di televendita di cure mediche,di demanda all'apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie. Vengono confermati i criteri cui devono conformarsi la pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche.
Media audiovisivo (articolo 4, comma 1, lettere da i a m). Si definisce il servizio di "media audiovisivo lineare" (o radiodiffusione televisiva) come un servizio prestato da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto. Si ricomprende poi nel concetto di "emittente" i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, con esclusione degli operatori in tecnica analogica in ambito sia televisivo sia radiofonico. La lettera m) indica invece quale "servizio di media audiovisivo non lineare" (ovvero servizio di media audiovisivo a richiesta) il servizio prestato dal fornitore di servizi di media per la visione di programmi scelti al momento dall'utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore medesimo.
Norme interpretative e di coordinamento (articolo 17). Si detta una normativa di coordinamento tra D.lgs n.177/2005 e le novità introdotte dal presente decreto legislativo. In particolare, la disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, dovrà garantire : a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia. Si stabilisce poi che l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime autorizzatorio : il richiedente è tenuto alla presentazione alla Autorità di una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010. Anche poi quando si parlerà di sport, bisognerà farlo in modo corretto senza incitare alla violenza o al mancato rispetto delle regole.
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