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L'abc della legge comunitaria

di Claudio Tucci

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01 MARZO 2010
L'abc della legge comunitaria

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Operatore di rete (articolo 4, comma 1, lettera d). E' il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

Opere europee (articolo 4, comma 1, lettera cc). Si descrive dettagliatamente la nozione di opere europee. Si tratta, in particolare, di opere originarie di Stati membri, di Stati terzi europei, parti della convenzione di Strasburgo del 1999, o di opere co-prodotte nell'ambito di accordi Ue. Le opere originarie degli Stati membri non debbono essere soggette a misure discriminatorie nel Paese terzo interessato. Le opere che non sono opere europee ai sensi dell'articolo in commento, ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

Pay per view (articolo 4, comma 1, lettere da n a z). Si forniscono ulteriori definizioni (emittente a carattere comunitario, programmi originali autoprodotti, produttori indipendenti, accesso condizionato, sistema integrato delle comunicazioni, servizio pubblico generale radiotelevisivo, ambito nazionale, locale televisivo o radiofonico), riproducendo le vigenti disposizioni. Spicca in particolare la lettera q), che ridefinisce il fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, quale soggetto che fornisce al pubblico o a terzi operatori servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n . 70 del 2003, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.

Produzione audiovisiva europea (articolo 16). Si stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari sono tenuti a favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea. Si prevede che le emittenti televisive anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, riservino, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite . Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10% del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte . La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20% del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Si dispone che le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservino - il 10% almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti . Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi . La percentuale prescritta deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata a opere recenti, intese queste ultime come quelle diffuse entro un termine di 5 anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. In relazione, in particolare, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è previsto che la stessa debba destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi . Nell'ambito di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20% da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5% da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Su questi aspetti se la vedranno, con apposito decreto, il ministro dello Sviluppo economico e quello per i Beni e le attività culturali. La norma dispone poi che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, soggetti alla giurisdizione italiana, promuovano gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, demandando all'Autorità la definizione delle relative modalità. Sempre l'Autorità dovrà individuare i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni con riferimento alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Si esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame alle emittenti televisive anche analogiche operanti in ambito locale. Viene infine attribuito all'Autorità la predisposizione, mediante coregolamentazione, di una disciplina di dettaglio sostitutiva di quella esistente in coerenza con i principi dell'articolo e della disciplina comunitaria, nonché compiti di verifica su base annuale dei vincoli disposti dall'articolo e di predisposizione dei criteri per la concessione di deroghe.

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01 MARZO 2010
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