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L'abc della legge comunitaria

di Claudio Tucci

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01 MARZO 2010
L'abc della legge comunitaria

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Programma (articolo 4, comma 1, lettera e). Si definisce "programma" come "una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

Programmi-dati e palinsesti televisivo e radiofonico (articolo 4, comma 1, lettere f e g). Per "programmi dati" si intendono i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati. I palinsesti televisivo e radiofonico sono invece l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi , o pacchetti di programmi audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo o primo programma del pacchetto.

Protezione diritto d'autore (articolo 6). Si evidenzia che i fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti d'autore, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. Viene previsto poi l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di operare nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, trasmettendo, in particolare, le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti e astenendosi da trasmettere o ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. Toccherà all'Authority emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione di queste nuove previsioni.

Responsabilità editoriale (articolo 4, comma 1, lettera h). Si recisa il concetto di "responsabilità editoriale" quale esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi (ivi inclusi i programmi dati), sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Reti di comunicazioni elettroniche (articolo 4, comma 1, lettera c). Individua le "reti di comunicazioni elettroniche" conformandole a quelle previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Dlgs 259/03.

Servizi audiovisivi e radiofonici (articolo 1). Si interviene sul Dlgs 177/2005, testo unico della radiotelevisione, che intanto cambia titolo e diventa "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici". Si prevede poi che le nuove norme contengano pure i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza tra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria anche elettronica e internet in tutte le sue applicazioni. Conseguentemente, si cambia significato ad alcune parole. La locuzione "trasmissioni di programmi televisivi" diventa "servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta" e quando si fa riferimento alle parole "su frequenze terrestri, via cavo o via satellite" bisognerà intendere "su qualsiasi piattaforma di diffusione".

Servizio media audiovisivo (articolo 4, comma 1, lettera a). Arriva un piccolo vademecum per spiegare il significato di alcuni nuovi termini introdotto con il recepimento della direttiva 2007/65/Ce. Per "servizio media audiovisivo", un servizio, definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per servizio di media audiovisivo, si intende, quindi, la radiodiffusione televisiva, (e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand), oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": a) i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; b) ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; c) i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; d) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

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01 MARZO 2010
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