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| L'abc del disegno di legge sui «Dico» | |
| di Nicoletta Cottone | |
| Si chiamano «Dico», acronimo di diritti e doveri dei conviventi. Dopo forti tensioni nella maggioranza e una pioggia di critiche del mondo cattolico il Consiglio dei ministri ha varato l’8 febbraio il disegno di legge sulle unioni civili, che passa ora all’esame del Parlamento. In 14 articoli sono contenute le regole per il riconoscimento a chi convive di una serie di diritti e doveri, anche se restano da discutere temi come la pensione di reversibilità, rimandati al momento della revisione del sistema previdenziale. Ecco il contenuto del provvedimento, concepito dai ministri per la Famiglia Rosy Bindi e per i Diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini, che detta regole sul fronte dell’assistenza in caso di malattia, nelle decisioni in materia di salute e in caso di morte, nei trasferimenti della sede lavorativa. Per il cittadino straniero convivente arriva il permesso di soggiorno «per convivenza». Regole chiare anche sui diritti di successione, sugli obblighi alimentari che scattano dopo 3 anni di convivenza, nel subentro nei contratti di affitto. Trascorsi 9 anni dall’inizio della convivenza è possibile concorrere alla successione dell’altro convivente. Sarà possibile tener conto della convivenza nell’assegnazione di un alloggio popolare o di edilizia residenziale pubblica. Previste pesanti sanzioni (fino a 3 anni di reclusione e fino a 10mila euro di multa) per chi, per beneficiare dei «Dico», dichiari falsamente di essere convivente. Ambito di applicazione (articolo 1). I diritti e i doveri contenuti nel provvedimento interessano due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, senza essere unite da vincoli di matrimonio o parentela in linea retta entro il secondo grado, di affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica (articolo 7). Regioni e Province autonome dovranno tener conto della convivenza ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica. Assistenza per malattia e ricovero (articolo 4). Diritto di accesso presso le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private per fini di visita e di assistenza del convivente in caso di malattia o di ricovero dell’altro convivente. Copertura finanziaria (articolo 14). All’onere derivante dai diritti successori previsti dalla legge sui «Dico» si provvede con 4milioni e 600mila euro per il 2008 e 5 milioni a decorrere dal 2009 mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 266/2005, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007. Decisioni in tema di salute e in caso di morte (articolo 5). Il convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere a decisioni in materia di salute o in caso di morte per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione deve avvenire con atto scritto e autografo. In caso di impossibilità a redigerlo viene formato un processo verbale in presenza di 3 testimoni che lo sottoscrivono. Diritti successori (articolo 11). Dopo 9 anni di convivenza il convivente ha diritto a concorrere alla successione legittima dell’atro convivente: diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e a un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, o con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità. Al convivente da almeno 9 anni spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente. Quando i beni ereditati di un convivente vengono devoluti per testamento o per legge all’altro convivente l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni è stabilita nella misura del 5% sul valore complessivo netto eccedente i 100mila euro. Esclusioni (articolo 2). I «Dico» non si applicano alle persone delle quali una sia stata condannata o rinviata a giudizio o sottoposta a misure cautelari per omicidio consumato o tentati sul coniuge dell’altra persona convivente. Non si applicano, inoltre a persone legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino l’abitare insieme. Lavoro (articolo 9). Legge e contratti collettivi disciplinano trasferimenti e assegnazioni di sedi dei conviventi dipendenti pubblici e privati per agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza. Il convivente che abbia prestato lavoro in modo continuativo nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere (salvo che l’attività si basi su un diverso rapporto) il riconoscimento della partecipazione agli utili di impresa in proporzione all’apporto fornito. Obbligo alimentare (articolo 12). Se uno dei conviventi versa in stato di bisogno o non è in grado di provvedere al proprio mantenimento l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno 3 anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo cessa qualora l’avente diritto contragga nuovo matrimonio o inizi una nuova convivenza. Permesso di soggiorno (articolo 6). Lo straniero extracomunitario o apolide convivente con un cittadino italiano e comunitario che non ha autonomo diritto di soggiorno può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza. Il cittadino Ue convivente con un italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica prevista dall’articolo 9 del Dlgs di attuazione della direttiva 2004/38/Ce. Prova della convivenza, cessazione dei diritti patrimoniali (articolo 13). Dall’entrata in vigore della legge ci sono nove mesi di tempo per fornire la prova della data di inizio della convivenza anteriore a quella provata dalle risultanze anagrafiche. In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio può essere fornita, entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di intervenuta morte del convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore alla data dell’iscrizione all’anagrafe, comunque successiva al triennio di separazione calcolato dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti in favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste dalla legge sui Dico cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio. Sanzioni (articolo 3). Chiunque per beneficiare dei “Dico” chieda l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione o dichiari falsamente di essere convivente per ottenere i vantaggi contenuti nel provvedimento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3mila a 10mila euro. La falsa dichiarazione produce la nullità degli atti conseguenti. I pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. Successione nel contratto di locazione (articolo 8). In caso di morte di uno dei due conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione l’altro convivente può succedergli per contratto, purché la convivenza duri da almeno 3 anni o vi siano figli comuni. La disposizione di applica anche in caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione. Trattamenti previdenziali e pensionistici (articolo 10). In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica la legge disciplinerà i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito minimo di durata della convivenza e commisurando le prestazioni alla durata, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite. 12 febbraio 2007 |
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