L'intermediario deve restituire la copia della dichiarazione riservata soltanto dopo l'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, soltanto dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse. È uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 49/E, che risponde a trenta nuovi quesiti presentati da associazioni di categoria e stampa specializzata sullo scudo fiscale. La circolare sul punto chiarisce che, in presenza, invece, di cause oggettive che impediscono l'effettiva emersione delle attività entro il 15 dicembre 2009, il contribuente dovrà presentare una successiva dichiarazione riservata indicando l'importo delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate per le quali lo scudo produce i suoi effetti, anche nel caso sia intervenuta un'attività di controllo tra la prima e la seconda dichiarazione riservata.
Sempre in tema di dichiarazione riservata, l'Agenzia precisa che se il contribuente ha presentato la dichiarazione di emersione entro il 28 ottobre, data di approvazione del nuovo modello, questa è da considerarsi valida a tutti gli effetti, a meno che non ci sia necessità di integrarla per segnalare la presenza di cause che ostacolano il contestuale rimpatrio o regolarizzazione.
L'Agenzia delle entrate chiarisce che i contribuenti che hanno ricevuto nelle scorse settimane i questionari relativi alle disponibilità costituite all'estero non possono avvalersi dello scudo fiscale se hanno risposto positivamente a uno o più dei quesiti in esso contenuti. Se invece, il contribuente ha ricevuto il questionario successivamente all'adesione alle procedure di emersione, è comunque tenuto alla sua compilazione e dovrà dimostrare all'Amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla notifica del questionario, l'avvenuto rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero.