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Questo articolo è stato pubblicato il 08 febbraio 2012 alle ore 09:05.

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Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? La domanda non è peregrina dopo l'approvazione della manovra salva-Italia del Governo. In effetti, va dedicata la stessa attenzione – sia sotto il profilo dell'utilizzo del contante sia sotto quello della tracciabilità dei redditi – all'articolo 12 del decreto 201 del 2011, intitolato però alla sola «riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a mille euro e contrasto all'uso del contante». Le finalità delle nuove disposizioni sono duplici. Attraverso la limitazione e il controllo della circolazione del contante si vuole altresì raggiungere l'obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che sfuggono alla tassazione diretta e indiretta.
La regola è valida sin dal 1991 e anche da prima, ancorché con finalità diverse (si pensi alla legislazione contro il terrorismo). La legge 197 del 1991, oggi sostituita dal decreto legislativo 231 del 2007, introduceva, tra le altre cose, il divieto di trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi oltre una certa soglia, oggi per l'appunto fissata a mille euro. Tutto ciò che esorbitava questo limite doveva passare per un canale finanziario, oggi bancario o postale, abilitato.

La normativa era ed è intitolata alla prevenzione del rischio di riciclaggio (dal 2007, anche finanziamento del terrorismo) nel sistema finanziario. Un reato talmente invasivo per l'economia di un Paese da giustificare, a livello mondiale, una restrizione alla libertà del cittadino di utilizzare la moneta fisica in suo possesso.
Ma con il tempo è cresciuta esponenzialmente l'evasione fiscale connessa anche al riciclaggio. I proventi della criminalità organizzata vengono investiti nell'economia senza essere assoggettati a tassazione, per cui la duplice utilità della regolamentazione sui pagamenti è divenuta sempre più spinta.
La norma, comunque, non vieta ai cittadini di impiegare il denaro contante secondo le loro necessità, né tanto meno – come purtroppo è accaduto nei fatti – si vuole impedire il prelievo o versamento di contante sui conti correnti. Infatti, l'eventuale trasferimento tra privati per pagare un bene o un servizio, ovvero a titolo gratuito (per esempio, una donazione), non è di per sé illecito.
Se il controvalore è pari o superiore ai mille euro, pur rimanendo valide a tutti gli effetti di legge le transazioni effettuate, si verrà assoggettati a sanzione amministrativa (non penale, quindi) dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Questa infrazione deve essere contestata dalla Guardia di finanza o da funzionari dell'agenzia delle Entrate in presenza del trasferimento; ciò significa, ad esempio, che i pubblici ufficiali debbono trovarsi in presenza di due soggetti che si passano, a qualsiasi titolo, più di 999,99 euro.

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