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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 08:07.
di Michele Tiraboschi* Sono ancora pienamente praticabili i contratti di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale. Restano altresì validi quei ccnl che, come nel caso del turismo, consentono l'assunzione di apprendisti per cicli stagionali. Lo conferma il ministero del Lavoro con risposta a un interpello di Federalberghi a seguito della sentenza 176/2010 della Corte costituzionale.
Il ministero ricorda come la Corte abbia confermato, seppure entro precise limitazioni, il comma 5-ter dell'articolo 49 del Dlgs 276/2003 che rimette ai contratti collettivi di lavoro e agli enti bilaterali la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante «in caso di formazione esclusivamente aziendale». Non solo. Nell'ipotesi di percorsi formativi esclusivamente aziendali, il comma 5-ter, come risulta ora formulato a seguito della decisione della Corte, affida altresì agli stessi contratti collettivi il compito di determinare, per ciascun profilo formativo, durata e modalità di erogazione della formazione e di riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali.
Come chiarisce il ministero, la sentenza della Corte implica semmai la necessità di un coinvolgimento delle regioni nella definizione dei profili formativi e della nozione stessa di formazione aziendale. Ciò comporta che la relativa disciplina non possa prescindere da una legislazione di livello regionale. Non però imposta, unilateralmente, dalle regioni, quanto frutto di una intesa formale tra le stesse regioni e le parti sociali come espressamente richiede il comma 5 dell'articolo 49. Ma non comporta che, nell'ambito dei percorsi di formazione di cui al comma 5-ter, debbano trovare necessariamente applicazione anche i principi informatori del diverso percorso dettato dallo stesso comma 5 e che riguardano, ad esempio, la previsione di un monte ore di formazione formale di almeno centoventi ore per anno.
A venir meno, a seguito dell'intervento della Consulta, non è dunque l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, ma semmai quell'autonomo "canale parallelo" ipotizzato dall'articolo 23 del Dl 112/2008, che svincolava i contratti collettivi dai profili formativi dettati a livello regionale.








