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La riscossione non fa più soste

Marco Peruzzi



Aziende e contribuenti non possono più ottenere dagli enti di previdenza e di assistenza la sospensione della cartella esattoriale. La norma che lo consentiva è stata infatti abrogata dall'articolo 30, comma 10 del decreto legge 78/10 che – preciserà tra l'altro l'Inps in una circolare della prossima settimana – è in vigore già dal 31 maggio scorso.
È da quella data, quindi, e non dal prossimo anno, che gli enti di previdenza non possono più chiedere al concessionario di sospendere la riscossione della cartella su cui sono stati iscritti i crediti contributivi riferiti a situazioni sulle quali pendono procedimenti amministrativi. La nuova norma – preciserà l'Istituto nella circolare in fase di elaborazione – per essere operativa non deve attendere il 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della più ampia riforma della riscossione dell'Istituto (articolo 30 della stessa manovra), come invece poteva apparire di primo acchito.
L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 25 del Dlgs 46/99, disposta appunto dal comma 10 dell'articolo 30 del Dl 78/2010, è una disposizione di carattere generale, che riguarda non soltanto l'Inps ma tutti gli enti previdenziali e di assistenza (Enpals, Inail, eccetera). È questa la valutazione fatta dall'Inps e che sarà riportata nella circolare, anche dopo aver fatto un giro di valutazioni con gli altri enti (Inail su tutti) coinvolti dalla norma.
Si può dunque già considerare uscito di scena quello strumento di autotutela grazie al quale il contribuente poteva rivolgersi all'ente che aveva chiesto e ottenuto l'iscrizione a ruolo, per vedersi riconoscere una pausa nell'iter della riscossione. Di fatto, dal momento che il soggetto che ha chiesto l'iscrizione a ruolo è l'unico legittimato a entrare nel merito della questione, la conseguenza è che adesso per il contribuente sarà molto più difficile rappresentare al concessionario le proprie ragioni.
La norma abrogata permetteva all'ente di previdenza, in presenza di un ricorso amministrativo preesistente rispetto al ruolo, di sospendere il ruolo stesso, attraverso un provvedimento motivato e notificato al concessionario e al debitore. L'Inail aveva comunicato che poteva avvalersi della facoltà di sospensione quando emergeva la necessità di svolgere accertamenti per stabilire se l'importo iscritto a ruolo era dovuto o meno, oppure se il debitore aveva proposto istanza di rateazione del debito. Non di meno l'Enpals che, dal canto suo (circolare 25/2002), aveva affermato che attraverso la sospensione era possibile autorizzare i concessionari a soprassedere, temporaneamente, al recupero degli importi; inoltre, sempre secondo l'Enpals, si poteva creare una finestra temporale neutra per il debitore in attesa della definizione del ricorso o del completamento o revoca di una rateazione.
L'ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo aveva anche specificato che la sospensione poteva essere effettuata d'ufficio se ne ricorrevano i motivi o i presupposti.
Ora il contribuente perde l'unico interlocutore in grado di comprenderlo, a cui poteva rappresentare le proprie contestazioni tecniche che potevano porre in discussione il ruolo. Rivolgersi direttamente al concessionario non servirà infatti a nulla, visto che quest'ultimo non conosce le ragioni alla base della richiesta di iscrizione a ruolo dei crediti vantati dagli enti previdenziali.
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Il quadro




L'abrogazione
La manovra (articolo 30, comma 10 del Dl 78/2010) ha abrogato l'articolo 25, comma 2 del Dlgs 46/99. La norma prevedeva che dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, poteva sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente
L'entrata in vigore
Mentre l'articolo 30 della manovra disciplina la riforma della riscossione Inps a partire dal 2011, il comma 10, essendo norma di carattere generale, è considerato operativo già con l'entrata in vigore del Dl 78, cioè dal 31 maggio scorso


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