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La formazione in Spagna abilita il legale europeo

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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2010 alle ore 08:09.


Un punto a favore per gli aspiranti avvocati che emigrano in Spagna per ottenere il titolo. È il risultato delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Trstenjak, depositate ieri (causa C-118/09), che spianano la strada al flusso di futuri legali che scelgono Madrid per conseguire il titolo, dribblando le regole interne. Almeno sino alla sentenza della Corte di giustizia Ue che non è vincolata dalle conclusioni dell'Avvocato generale per il quale, l'omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi in quello di destinazione, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo unicamente lo svolgimento di una prova attitudinale per l'accesso alla professione.
La Suprema commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca doveva decidere sulla richiesta di un cittadino austriaco che si era laureato a Graz e aveva poi chiesto l'equivalenza del titolo in Spagna. Superati alcuni esami, aveva ottenuto l'omologazione del diploma e il diritto alla qualifica di avvocato secondo le regole dell'ordinamento spagnolo. Dopo un breve periodo di attività in Spagna, l'avvocato aveva chiesto all'Ordine di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale, saltando però l'obbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci. La commissione giudicatrice degli esami di avvocato aveva respinto la richiesta. Di qui il ricorso alla Commissione disciplinare che prima di decidere nel merito si è rivolta alla Corte del Lussemburgo.
Punto centrale nella ricostruzione dell'Avvocato generale è la procedura di omologazione del titolo ottenuta in Spagna che è la conseguenza di una qualifica professionale supplementare rispetto alla formazione conseguita in Austria. Il certificato di omologazione spagnolo non è - secondo l'Avvocato generale - un mero atto formale, ma piuttosto un'attestazione di qualifiche supplementari. Questo fa sì che la formazione in Spagna deve essere considerata come un ciclo di studi autonomo che permette, a differenza di quanto avviene in Austria, di avere la qualifica di avvocato. Di conseguenza, il cittadino austriaco può poi chiedere, in base alla direttiva 89/48 e considerando che per Trstenjak non c'è stato un abuso del diritto, il riconoscimento della qualifica in patria. Anche se la formazione è stata conclusa in soli due anni e non in quattro. Il titolo di avvocato conseguito in Spagna apre così le porte al riconoscimento in Austria. Senza che le autorità austriache possano bloccare l'accesso alla prova attitudinale condizionandola al periodo di esperienza pratica quinquennale richiesta dall'ordinamento interno. Anche se, precisa l'Avvocato generale, il riconoscimento di un diploma nello stato ospitante non avviene in modo automatico. Spetta quindi alle autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite in un altro stato membro «siano valide ai fini dell'accertamento del possesso di quelle mancanti».

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Tags Correlati: Commissione Disciplinare | Corte | Graz | Norme sulla giustizia | Spagna | Stati Membri | Suprema commissione

 

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Il punto discriminante


Causa Koller
Il certificato di omologazione spagnolo del diploma austriaco, dopo il superamento di alcuni esami in Spagna, è un'attestazione di qualifiche supplementari in diritto spagnolo. Quindi, secondo l'avvocato generale alla Corte Ue (C-118/09), si tratta di un diploma che consente l'accesso a una professione e che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48 (relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni), sostituita dalla 2005/36
Causa Cavallera
Nella causa C-311/09 si è dibattuto della richiesta di omologazione in Spagna del diploma di laurea in ingegneria conseguito in Italia. In quella vicenda, secondo la Corte di giustizia, mancava l'attestazione di una qualifica supplementare perché l'ingegnere non aveva mai esercitato la professione fuori dall'Italia e non aveva seguito una formazione complementare in Spagna.
Di conseguenza, proprio perché l'elemento qualificante è una qualifica supplementare
che nel caso
di specie mancava, non poteva essere applicata la direttiva 89/48

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