Il Sole 24 Ore
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7 giugno 2010

Corsa frenata alla pensione

di di Salvatore Padula e Giuseppe Rodà


Partirà in questi giorni una nuova "corsa alla pensione"? Il decreto legge che sposta in avanti la data di decorrenza dell'assegno rappresenterà una spinta a lasciare il lavoro prima possibile, come talvolta è accaduto in passato?


In realtà, il Dl n. 78 del 31 maggio 2010 non consente di mettere in atto strategie particolari per evitare tempi di attesa più lunghi. Tempi di attesa che, rispetto alle regole attuali, possono arrivare a 9 mesi in più per i dipendenti e ben 12 mesi per gli autonomi. Impossibile, quindi, immaginare una fuga in massa, anche se è plausibile ipotizzare che quanti sono già ora nelle condizioni di lasciare il lavoro (o lo saranno entro fine anno) sceglieranno di accelerare la propria "uscita".
Le nuove decorrenze della pensione sono legate al momento in cui si maturano i requisiti. Lo spartiacque è il 1° gennaio 2011. Chi taglia il traguardo dei requisiti a partire da questa data dovrà applicare le nuove regole. Restano naturalmente fatti salvi i casi espressamente esclusi dal decreto legge stesso: il personale della scuola, che continua a usufruire dell'unica finestra del 1° settembre dell'anno in cui si maturano i requisiti; chi al 30 giugno aveva già in corso il periodo di preavviso con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; chi al raggiungimento di limite di età perde, come i piloti e gli autisti di mezzi pubblici, il titolo abilitante allo svolgimento dell'attività; i lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti della pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, con tetto di 10mila unità, nel quale rientrano anche i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi nelle banche, tanto per citare il caso più diffuso).


Ci sono, poi, alcune situazioni sulle quali vale la pena soffermarsi. Si pensi a chi, pur avendo già ora maturato i requisiti per accedere al pensionamento, ha scelto di non lasciare il lavoro. Per questi lavoratori continueranno a valere le "vecchie" finestre. Analogo discorso riguarda tutti coloro i quali matureranno i requisiti per il pensionamento entro la fine dell'anno. Anche per loro continueranno a valere le "vecchie" regole.
Va da sé, tuttavia, che in queste situazioni il clima di incertezza che si è creato con le modifiche previste dal decreto legge e, soprattutto, in previsione di un iter parlamentare che non si preannuncia tranquillissimo, potrebbe indurre chi ha già i requisiti a lasciare subito il lavoro.
Il discorso vale sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. E riguarda anche il pubblico impiego. Dove, peraltro, i dipendenti si trovano a fare i conti anche con la norma sulla rateizzazione della liquidazione (in effetti, potranno sfuggire alla dilazione solo quanti raggiungeranno i limiti di età entro il 30 novembre).
Insomma, forse una fuga vera e propria non ci sarà. Ma certamente chi sarà nelle condizioni di lasciare il lavoro cercherà di accelerare l'uscita.


Altro aspetto rilevante riguarda il periodo che intercorrerà tra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza vera e propria della pensione. Il decreto legge fissa questo arco temporale in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e in 18 mesi per gli autonomi. Ma che succede in quel lasso di tempo? Di norma, il dipendente continuerà a lavorare, sia nel caso di pensione di anzianità sia per la vecchiaia, fino al mese precedente l'apertura della finestra. In proposito, va sottolineato che il datore del lavoro può avvalersi della facoltà di licenziamento del lavoratore non al raggiungimento dell'età pensionabile ma, appunto, dal mese precedente l'apertura della finestra. E ciò per evitare che il lavoratore interessato possa rimanere senza lavoro e pensione.
Per gli autonomi, anche se penalizzati rispetto ai lavoratori dipendenti per l'allungamento delle finestre dopo 18 mesi, la normativa prevede la possibilità della pensione di vecchiaia o di anzianità senza la cessazione dell'attività lavorativa autonoma. Il commerciante, tanto per fare un esempio, può percepire la pensione e continuare la sua attività autonoma. Attenzione, però: se si tratta di un commerciante che svolge anche lavoro dipendente, allora occorre la cessazione di quest'ultima tipologia di lavoro.


Va comunque aggiunto che, a parziale consolazione per la maggiore attesa della pensione, il prolungamento dell'attività lavorativa produrrà almeno il beneficio di una pensione un po' più pesante, visto che i contributi versati in quel periodo avranno valore ai fini del calcolo della prestazione. Beneficio sul quale, in linea di massima, non potranno contare i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità in virtù di 40 anni di contributi. In questo caso, si continueranno a versare i contributi ma l'assegno potrà crescere solo se negli anni successivi ai 40 anni di contribuzione si percepiscono retribuzioni più elevate rispetto a quelle registrate fino al quarantesimo anno.


7 giugno 2010
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