
L'indebito previdenziale costringe il pensionato a fornire spiegazioni sul proprio diritto e in caso contrario a restituire quanto illegittimamente percepito. Questo in sintesi il contenuto della sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione 18046/10.
La Corte si è trovata alle prese con una situazione complessa che vedeva protagonista un pensionato che aveva ricevuto dall'Inps la richiesta di restituzione di una somma di circa 5 milioni di lire corrisposte come integrazione al minimo di pensione di invalidità ordinaria, per il superamento della soglia di reddito stabilita quale condizione dell'integrazione. La vicenda aveva avuto esiti diversi nel merito. Il tribunale di Roma aveva dichiarato l'irripetibilità dell'indebito nel limite di un quarto delle somme richieste e la fondatezza della pretesa dell'Istituto.
Diversa la posizione, invece, da parte della Corte di appello di Roma che aveva dato ragione al pensionato ritenendo che ricadesse sull'ente l'obbligo di dimostrare la sussistenza dell'indebito e dei fatti che lo avevano determinato. Ora i due differenti criteri di giudizio applicati in primo e secondo grado hanno evidenziato una spaccatura della giurisprudenza in materia.
Va ricordato, infatti, come diverse sentenze di legittimità (12521/1998; 11029/2000; 9604/2000 e altre) hanno chiarito che, sulla base dei principi civilistici (articolo 2033 del Codice civile), spetta a colui che agisce in ripetizione dell'indebito dimostrare l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato o l'inesistenza di un titolo che la giustifichi.
Altra parte della giurisprudenza (si veda la sentenza 19762/2008) ha ritenuto, invece, il contrario e che l'inesistenza del diritto alla retribuzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. In buona sostanza, l'onere della prova grava sulla parte che invoca a lei le conseguenze più favorevoli.
La Corte si è adeguata a quest'ultimo orientamento, per cui tocca al destinatario della prestazione, che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, portare le prove del suo diritto.
IL PRINCIPIO
Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 18046/10
(...) La sentenza 19762/2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzine dell'onere probatrio debba evvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe essee collegato alla loro posizione sostanziale. (...) In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare quanto corrispostogli dal convenuto sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto
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