
Unico 2010 fa i conti con la competenza fiscale dei costi. Prima di trasmettere la dichiarazione, è opportuno un ultimo controllo sulla corretta imputazione temporale degli oneri anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la recente circolare 23/E/2010 che ha autorizzato una deduzione retroattiva in caso di accertamento definitivo di un costo imputato nell'esercizio non di competenza. In presenza di errori, parte lo slalom tra ravvedimento, dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso.
Competenza fiscale
La deduzione dei costi dal reddito di impresa è, tra l'altro, condizionata al rispetto del principio di competenza temporale, le cui regole sono contenute nell'articolo 109 del Tuir (si veda la scheda sulla sinistra). Queste regole superano anche quelle civilistiche: se cioè un costo è di competenza secondo i principi contabili, ma non possiede i requisiti previsti dal Tuir, esso non sarà comunque deducibile fino a quando questi requisiti non si saranno verificati.
Per chi adotta gli Ias nel bilancio d'esercizio, invece, l'articolo 83 del Tuir sancisce la prevalenza delle regole contabili di imputazione temporale su quelle fiscali.
Con la circolare 23/E del 4 maggio 2010, le Entrate hanno confermato che l'accertamento in rettifica del reddito a seguito della iscrizione di costi non di competenza comporta, oltre alla liquidazione della maggiore imposta, anche l'irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
È dunque necessario, prima dell'invio della dichiarazione, verificare che il bilancio 2009, su cui si basa il modello Unico 2010 in scadenza il prossimo 30 settembre, non sia influenzato da oneri indeducibili per difetto di competenza (sopravvenienze passive).
Correzione di errori
Qualora si riscontrino errori nell'imputazione temporale dei costi, il comportamento da adottare dovrà tenere in considerazione i principi affermati dall'Agenzia nella circolare 23/E. Le Entrate, riferendosi al caso di accertamenti per il recupero di costi fuori competenza, ha infatti chiarito che è possibile, quando l'accertamento diviene definitivo, operare la deduzione "retroattiva", cioè con riferimento all'esercizio in cui il costo andava imputato temporalmente. Ciò può avvenire o mediante una dichiarazione integrativa a favore (che però deve essere inviata tassativamente entro il termine del modello Unico dell'esercizio successivo), oppure attraverso una istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per il periodo di imposta nel quale non è stata operata la deduzione dell'onere. Istanza per la quale è stabilito un termine di 48 mesi che, così ha concesso la circolare, decorre dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Queste regole valgono (Assonime, circolare 20/2010) sia nel caso di costi dedotti prima dell'esercizio di competenza, sia nel caso inverso. In quest'ultima fattispecie (ad esempio, servizio ultimato nel 2008, il cui costo era già certo e determinabile al 31 dicembre di tale anno, contabilizzato erroneamente nel bilancio 2009), la possibilità di deduzione "retroattiva", ammessa dalla circolare 23/E, supera di fatto la condizione della previa imputazione dei costi al conto economico ai fini della loro deduzione. Ad esempio, in presenza di accertamento definitivo sul 2009, il contribuente potrà dedurre (con istanza di rimborso) l'onere con riferimento all'esercizio 2008, nel quale esso non era ancora transitato nel conto economico.
Integrativa per il 2008
Il principio della deduzione postuma di oneri di competenza dovrebbe potersi applicare anche qualora la loro tassazione nell'anno di imputazione a conto economico avvenga, non già a seguito di accertamento, ma per comportamento del contribuente, dato che anche in questo caso si verifica un caso di doppia imposizione. In applicazione di quanto affermato nella circolare 23/E, pertanto, è da ritenere che, se nel 2009 viene contabilizzato un costo che era di competenza dell'esercizio precedente, il contribuente potrà, dopo averlo reso indeducibile (e dunque tassato) nel modello Unico 2010, operare la deduzione presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il termine del 30 settembre 2010 (successivamente a tale data attraverso istanza di rimborso).
Nel caso inverso (onere dedotto nel 2008 che invece andava imputato al 2009), si dovrà presentare una dichiarazione da ravvedimento sul 2008 e dedurre nuovamente il costo nel modello Unico 2010.
BINARI PARALLELI
Cosa prevede il Tuir
- Le regole per l'esercizio di competenza fiscale dei costi (e dei ricavi) sono contenute nell'articolo 109 del Tuir
- L'imputazione del costo al conto economico di un esercizio non di competenza rende lo stesso indeducibile
- Per le società che utilizzano i criteri Ias nel bilancio d'esercizio, le regole di competenza, anche sotto il profilo fiscale, sono quelle previste dai principi contabili
LA RETTIFICA
Costo «fuori competenza»
- La circolare 23/E/2010 ha confermato che , in presenza di un costo imputato «fuori competenza», gli uffici procederanno alla rettifica del reddito, liquidando la maggiore imposta oltre a sanzioni e interessi.
- Resta la possibilità, per evitare la doppia imposizione, di operare la deduzione con riferimento all'esercizio di competenza, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo. La stessa regola dovrebbe valere per costi imputati al conto economico fuori competenza, che il contribuente stesso ha reso indeducibili nella relativa dichiarazione
|
||
|