
PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta
La formazione on the job sistema tutti i tasselli. A più di un anno dall'emanazione dei provvedimenti anticrisi del Dl 78/2009 (convertito dalla legge 102 del 3 agosto 2009) sono state, infatti, messe a punto le ultime regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse professionali durante i periodi di sospensione del l'attività lavorativa.
A diramare i chiarimenti sono stati l'Inail con la nota del 2 luglio, in merito al calcolo del premio assicurativo, e l'Inps, con il messaggio 20810 del 6 agosto, per quanto riguarda la contribuzione.
Le misure, sperimentali per l'anno 2009 e 2010, erano diventate applicabili con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009: secondo le previsioni di legge i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito con conservazione del posto di lavoro (Cigo, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà), possono essere impiegati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da questo meccanismo deriva un duplice vantaggio: l'azienda ha l'opportunità di utilizzare i periodi di fermo lavorativo coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative, che possono includere attività produttiva legata all'apprendimento; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre il differenziale tra il sussidio e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva.
Il requisito principale per poter accedere agli strumenti incentivanti è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale, in sede di ministero del Lavoro ovvero presso le direzioni regionali o provinciali del lavoro territorialmente competenti, che contenga precise indicazioni circa il programma che l'impresa intende seguire. Ai medesimi enti coinvolti vanno poi rendicontati l'attività realizzata e i nominativi dei lavoratori interessati. Siccome non sono state indicate specifiche in merito, sembrerebbe che la qualifica di formatore possa essere ricoperta anche da personale dell'azienda e che non vi siano restrizioni in merito alle metodologie formative. Altra particolarità è che questi programmi possono essere rivolti anche a quei lavoratori sospesi a orario ridotto, potendo così alternare la formazione alla normale attività produttiva.
La nota Inail del 2 luglio chiarisce le disposizioni già diffuse dalla nota 1597 del 18 febbraio scorso e dalla circolare 18/2010: nel caso in cui i lavoratori coinvolti in attività formative siano sospesi a orario ridotto, il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare il tasso di premio in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata, calcolato sulla retribuzione erogata a carico del datore di lavoro. Per questa casistica non va effettuato alcun adempimento.
Viceversa, il premio assicurativo dei lavoratori sospesi a zero ore gode dei seguenti incentivi: applicazione del tasso relativo alla voce di tariffa 0611 (corsi di formazione professionale) della gestione artigianato (5 per mille) e ragguaglio dello stesso alla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, anziché al differenziale retributivo erogato dal datore di lavoro. Qui l'impresa è tenuta a effettuare la denuncia di variazione all'Inail con le consuete modalità. Pur non essendo esplicitamente indicato, si ritiene che trattandosi di agevolazioni, l'impresa debba essere in regola con la normativa Durc.
La nota introduce anche una semplificazione: mutando le disposizioni della circolare 18, elimina l'obbligo a carico dell'azienda di comunicare all'istituto i dati dei lavoratori coinvolti.
Da ultimo anche l'Inps, attraverso il messaggio del 6 agosto, ha fornito le istruzioni operative: le aziende interessate, entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo, utilizzando la modulistica predisposta (modello codice SR89), devono comunicare i nominativi dei lavoratori interessati nei progetti formativi all'ufficio Inps che eroga i trattamenti di sostegno al reddito. Per questi ultimi, l'istituto provvede ad accreditare la contribuzione figurativa prevista per la tipologia di sostegno di cui è titolare il lavoratore. Poiché l'incentivo corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore ha titolo retributivo, è stato chiarito che su detto importo sono dovute le sole contribuzioni minori.
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