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Questo articolo è stato pubblicato il 01 novembre 2010 alle ore 06:41.
No alla deducibilità dei costi per gli accantonamenti a copertura dei rischi scaturenti dai derivati. È quanto sottolinea la Ctr Piemonte, che, con la sentenza n. 59/14/10, ha confermato il primo grado favorevole al fisco. Oggetto della controversia gli strumenti finanziari derivati: i contratti di «swap», più precisamente gli «interest rate swap». Tale derivato impegna due parti a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi.
La vicenda inizia nel 2003, quando la contribuente – una società per azioni – ricorreva a questo strumento finanziario. L'istituto di credito contraente si era impegnato a versare a scadenze definite gli interessi sull'importo di 7,8 milioni di euro, prendendo a riferimento il valore dell'Euribor a tre mesi rilevato il secondo giorno lavorativo prima di ciascuna scadenza periodica. La contribuente, per contro, si impegnava a versare, sul medesimo importo, gli interessi sulla base del tasso Euribor maggiorato del l'1,8 per cento o interessi al tasso fisso pari a 6,5 per cento. Così la società aveva accantonato in bilancio 820mila euro alla voce B12 «Accantonamento fondi rischi» per la copertura della perdita relativa al contratto derivato. Tale costo veniva però contestato dal fisco. Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il costo risultava essere privo degli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 75, comma 1 (ora 109), Tuir, tali da giustificarne la deducibilità.
Tre le ragioni in base alle quali la commissione tributaria regionale ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria. In primo luogo, il contratto di swap non è un contratto di copertura ma è meramente speculativo e ha ad oggetto la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze non incluse dal l'articolo 71, comma 1, (ora 106) del Tuir.
In secondo luogo, la contribuente non si era avvalsa della facoltà riconosciuta dal comma 2-bis dell'articolo 103-bis (ora 112) del Tuir. In tal caso alla società veniva attribuita la possibilità di considerare, quali componenti positivi o negativi di reddito, anche quelli risultanti dalle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono, come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione, la quotazione di titoli o valute, ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse. La norma, riservata in prima battuta ai soli enti creditizi e finanziari, ben avrebbe potuto essere utilizzata dalla contribuente, a condizione che tali operazioni fossero state valutate nei conti annuali, tra i conti d'ordine oppure nella nota integrativa, ma la Spa non ne aveva dato prova.







