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Senza Ici la casa per ferie della chiesa

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Questo articolo è stato pubblicato il 19 dicembre 2010 alle ore 08:17.


Gli immobili degli enti ecclesiastici destinati a casa per ferie non sono soggetti all'Ici nonostante gli ospiti siano tenuti a pagare un corrispettivo. E non si perde il diritto all'esenzione anche se i fabbricati vengono parzialmente utilizzati per fini commerciali. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Torino, sezione 38, con la sentenza 75 dell'11 novembre 2010.
La controversia era sorta in seguito a un avviso di accertamento emanato dal Comune di Verbania, che contestava il benefico fiscale preteso da un istituto religioso per mancanza del requisito oggettivo richiesto dalla legge, in quanto il fabbricato era utilizzato per fini commerciali. Secondo il ricorrente, invece, l'immobile era al servizio di una comunità religiosa per attività "ricettiva-assistenziale", senza fini di lucro, che veniva svolta con lo spirito apostolico proprio della Congregazione.
Secondo i giudici d'appello, che hanno riformato la sentenza della Ctp di Verbania che aveva invece negato il diritto a fruire dell'agevolazione, non sussisteva il fine di lucro da parte dell'ente religioso e il perseguimento del suo scopo sociale, con l'ospitalità di anziani nell'ambito della struttura ricettiva. Peraltro, anche i corrispettivi non eccedevano i costi di gestione.
In realtà, sulla questione delle agevolazioni per gli enti no profit esiste un contrastante orientamento giurisprudenziale. La Commissione tributaria provinciale di Verbania, con la sentenza 42/2010, ha escluso l'esenzione Ici se in uno stesso immobile convivono attività religiose e commerciali. Quindi, ha ritenuto non esente da Ici un fabbricato utilizzato direttamente da una comunità religiosa destinato a casa per ferie, anche quando nell'ambito delle strutture vi sia la presenza di un luogo di culto.
Nella sentenza della Commissione regionale viene richiamata la circolare 2/2009 del dipartimento delle Finanze, che ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento dell'Ici solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta poi agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all'esenzione.

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Tags Correlati: Corte di Cassazione | Ctp | Fisco | Verbania

 

L'articolo 7 del decreto legislativo 504/992, così come è stato interpretato autenticamente dall'articolo 39 del decreto Visco-Bersani (223/2006), genera dei dubbi in quanto riconosce l'esenzione alle attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali, sanitarie e così via, svolte da questi enti, purché non abbiano natura esclusivamente commerciale. Per il dipartimento, però, «un'attività o è commerciale, o non lo è». Pertanto, dal momento che non è possibile individuare una terza categoria, occorre verificare i requisiti dell'ente e le concrete modalità di svolgimento delle attività.
In primo luogo, gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale e cioè da enti pubblici o privati diversi dalle società. Inoltre, vanno destinati esclusivamente alle attività elencate dall'articolo 7, che devono essere svolte in forma non commerciale. Su quest'ultimo punto la Cassazione ha fissato i paletti per l'esenzione, sostenendo che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, ma quella effettivamente svolta negli immobili, poiché se bastasse la qualificazione statutaria nessuno pagherebbe le imposte. L'utilizzo, poi, non può essere promiscuo. L'immobile deve avere una destinazione esclusiva. Se è parziale, ancorché prevalente, si perde il diritto al beneficio.
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Gli orientamenti
01|A FAVORE...
La Cassazione (sentenza 26657/2009) ha affermato la spettanza dei benefici fiscali per gli immobili posseduti da un istituto religioso anche se destinati ad abitazione delle suore. Per i giudici il termine "attività ricettive" indica infatti, nel concreto, ospitalità e accoglienza di persone nell'immobile, le quali non necessariamente debbono essere estranei all'ente proprietario.
Favorevole al riconoscimento dell'agevolazione si è dichiarata anche la Commissione tributaria regionale di Napoli (sentenza 266/2008)
02|... E CONTRO
Sempre la Cassazione (sentenza 16728/2010) ha ritenuto che per l'attività ricettiva svolta nella casa religiosa di ospitalità il beneficio è escluso anche se la natura commerciale dell'attività espletata nell'immobile non abbia carattere esclusivo o prevalente. In questo senso si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Verbania (sentenza 42/2010), che ha aderito all'interpretazione più rigida sostenendo che non spetti l'esenzione se in uno stesso immobile convivono attività religiose e commerciali

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