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Questo articolo è stato pubblicato il 02 febbraio 2011 alle ore 06:41.
Anche chi non ha predisposto la documentazione per l'esonero dalle sanzioni, derivanti dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento intercompany, deve indicare nel modello Unico 2011 i costi e i ricavi complessivi di queste operazioni. La versione definitiva della dichiarazione dei redditi delle società di persone (Unico SP 2011), pubblicata ieri nel sito delle Entrate, conferma la volontà di ottenere un quando completo dei soggetti che effettuano cessioni o acquisti infragruppo, a prescindere dalla predisposizione della documentazione, che, in caso di rettifica dei prezzi, esonera dalle sanzioni.
Ieri è stato pubblicato anche il modello Irap 2011, nel quale, anche a seguito delle recenti sentenze della Cassazione (21122, 21123 e 21124, del 2010) è stata riconosciuta l'esclusione dall'Irap dei "piccoli imprenditori" (ad esempio, i coltivatori diretti, i tassisti, gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali), se sono privi di un'autonoma organizzazione. Nelle istruzioni, a commento del quadro IQ, riservato agli imprenditori individuali, oltre che ai professionisti, non è più indicata, rispetto allo scorso anno, la precisazione che le attività produttive di «reddito d'impresa, (come, ad esempio, quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest'ultimo è connaturato alla nozione di impresa».
Relativamente ai prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo, la società può decidere di accedere al regime di esonero dalle sanzioni per il 2010 (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), se barra la casella "Possesso documentazione", presente nel rigo RS44, denominato Prezzi di trasferimento", del modello Unico SP 2011. I costi e i ricavi derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, «che direttamente o indirettamente controllano l'impresa» (casella A, rigo RS44), «ne sono controllate» (casella B, rigo RS44) o «sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa» (casella C, rigo RS44), devono essere «valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti», nel caso in cui, da questa valutazione, ne derivi un aumento di reddito (articolo 110, comma 7, Tuir).








