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Sì al sequestro anche sul blog

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Questo articolo è stato pubblicato il 25 febbraio 2011 alle ore 06:41.

Può essere sequestrato in via preventiva anche un articolo pubblicato sul blog di un sito internet. In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 7155 della Sesta sezione penale, depositata ieri, con la quale è stata confermata la misura cautelare decisa dal tribunale del riesame di Milano nei confronti di un articolo dal titolo «Basso impero» uscito sul sito www.societàcivile.it/blog nel quale l'europarlamentare Licia Ronzulli (Pdl) aveva riscontrato alcune espressioni diffamatorie.

I giudici nell'affrontare le questioni prendono le mosse dall'articolo 21 della Costituzione che tutela l'esercizio dell'attività di informazione, «le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero». Così, per i giudici, la diffusione di un articolo attraverso internet non può trovare limitazioni se non per effetto della necessità di proteggere diritti di uguale dignità costituzionale. Il sequestro preventivo, pertanto, quando interessa un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca o espressioni di critica non va a comprimere solo un diritto di proprietà ma anche un diritto di libertà.

Quindi l'autorità giudiziaria deve procedere con una cautela particolare e con una considerazione delle controindicazioni alle misure tanto ampia quanto «l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola». Nel caso esaminato, però, la Cassazione si appoggia al giudizio dei giudici di merito che avevano sottolineato come, comunque, dalla permanenza in rete dell'articolo e delle frasi imputate si sarebbe verificato l'aggravamento delle conseguenze del reato (per il quale esisteva il fumus commissi delicti).

La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa. Tema più problematico era se una simile garanzia fosse estensibile anche all'informazione diffusa via web.

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Tags Correlati: Autorità giudiziaria | Corte di Cassazione | Licia Ronzulli | Milano | PDL | Società dell'informazione

 

Il tribunale di Milano aveva offerto una interpretazione assai rigorosa: garanzie estensibili, purché il sito internet avesse i medesimi requisiti che la legge impone ai periodici. L'articolo 21, però, limita la sequestrabilità degli stampati non dei periodici, quindi, seguendo l'impianto severo ma ragionevole del tribunale, il sequestro sarebbe possibile solo se il sito non menziona luogo e anno della pubblicazione, nonché nome e domicilio dello stampatore o dell'editore.

Se il tribunale si era chiesto a quali condizioni delle regole date per scontate in materia di stampa potessero applicarsi a un sito internet, ora la Cassazione sembra stravolgere queste regole. Pare, infatti, che la sentenza interpreti l'articolo 21 nel senso di non ritenere necessario che la legge facoltizzi il sequestro specificamente di uno stampato, accontentandosi della presenza di una disposizione che, in via generale, consenta la misura cautelare. Il sequestro di uno stampato, al pari di ogni altro mezzo di comunicazione, sarebbe quindi sottoposto a condizioni non diverse da quelle di una qualunque altra cosa.

Il valore
Cassazione penale, sentenza n. 7155 del 2011

Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale (...). Il sequestro preventivo, a sua volta, allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà (...).

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