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Questo articolo è stato pubblicato il 04 maggio 2011 alle ore 09:17.
Più tutela contro le frodi carosello
La sentenza della Cassazione in materia di deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti (9537/11, si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° maggio 2011) completa il quadro delle possibili situazioni che possono presentarsi al contribuente che ha ricevuto documenti soggettivamente inesistenti.
Mentre la fattura oggettivamente inesistente certifica la vendita di un bene o di un servizio mai avvenuto, quella soggettivamente inesistente riguarda, invece, una cessione reale ma posta in essere da un soggetto differente dall'emittente la fattura. Sulle conseguenze fiscali in caso di fatture oggettivamente inesistenti non vi sono dubbi: non essendo mai avvenuta l'operazione il costo è indeducibile e l'Iva è indetraibile. Lo stesso, invece, non può dirsi per le fatture soggettivamente inesistenti perché in questo caso l'acquirente ha effettivamente ricevuto i beni o i servizi con documento fiscale e li ha pagati. Tuttavia si scopre, successivamente, che questo documento è stato emesso da un soggetto che non aveva una struttura idonea per effettuare l'operazione e che, in genere, si è anche sottratto agli obblighi fiscali.
Nell'ambito del contrasto alle frodi carosello sono seguiti numerosi accertamenti che vedono coinvolte imprese, non di rado estranee al particolare meccanismo fraudolento, che hanno, spesso, la sola colpa di aver acquistato beni da soggetti che, dopo qualche anno, si scoprono evasori fiscali. In questi casi viene contestata al contribuente acquirente sia l'indetraibilità dell'Iva, sia l'indeducibilità del relativo costo. L'indetraibilità dell'Iva deriva principalmente dalla circostanza che il documento (la fattura) non è stato emesso da chi effettivamente ha ceduto i beni; esso è mancante quindi di uno dei requisiti essenziali (l'emittente) per costituire titolo di detraibilità. Sul punto la Corte è abbastanza rigorosa: una volta scoperta l'esistenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio ricade sul contribuente il quale dovrà dimostrare la sua buona fede e la sua estraneità al meccanismo fraudolento. La Suprema Corte di recente (sent. 8132/11), nell'ottica di non penalizzare gli acquirenti in buona fede, inconsapevoli delle violazioni fiscali commesse dal venditore/prestanome, ha fornito anche alcuni elementi su cui valutare la cosiddetta ignoranza incolpevole e quindi l'estraneità alla frode. È il caso, ad esempio, dell'assenza di elementi da cui presupporre la provenienza fittizia delle fatture, il fatto di non aver tratto alcun beneficio dalla frodi. In queste ipotesi di buona fede, l'amministrazione, secondo la Cassazione, non può pretendere l'indetraibilità dell'Iva.
L'indeducibilità del costo, alla luce delle ultime pronunce della Corte, è da escludersi se l'operazione è realmente avvenuta. Infatti il regime probatorio dei costi, nella ricostruzione del reddito di impresa in sede contenziosa, nel corso degli anni è stato ampliato, con la previsione che gli oneri sono ammessi in deduzione anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, allorché sussistono elementi certi e precisi attraverso i quali il contribuente dimostra di averli effettivamente sostenuti (9537/11; 17377/2009).
Negli ultimi anni gli uffici sono soliti contestare anche la norma sull'indeducibilità dei costi riconducibili a reato, creando seri problemi nei soggetti coinvolti, anche perché la Consulta, chiamata a decidere sulla costituzionalità di tale norma, non ha assunto posizione al riguardo. Nelle more che venga discussa un'altra volta questa costituzionalità (sollevata, di recente, dalla Ctr di Verona), è auspicabile una posizione di maggiore apertura da parte degli uffici, ma soprattutto un intervento legislativo volto a modificare questa disciplina.
Il regime fiscale
LA DETRAIBILITÀ IVA
È il contribuente, che non si vede riconosciuta la detraibilitàdell'Iva dal fisco, che dovrà dimostrare la sua buona fede e la sua estraneità almeccanismo fraudolento. Perla Cassazione (sentenza 8132/11) i dati di fatto su cui valutare la cosiddetta ignoranza incolpevole e quindil'estraneità alla frodepossono essere costituitiad esempio dell'assenza di elementi da cuipresupporre la provenienzafittizia delle fatture, il fatto di non aver trattoalcun beneficio dalla frode, né in termini fiscali, né intermini di acquisto di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato
LE IMPOSTE SUI REDDITI
L'indeducibilità del costo è da escludersi se l'operazione èrealmente avvenuta. Ilregimeprobatorio dei costi,nella ricostruzione del reddito di impresa in sede contenziosa, nel corso deglianni è stato ampliato, conla previsione che gli onerisono ammessi in deduzione anche con mezzi diversi dalle scritture contabili,allorché sussistono elementi certi e precisi attraverso i quali il contribuente dimostra di averli effettivamente sostenuti (Cassazione 9537/11; 17377/2009)
COSTI INDEDUCIBILI
In assenza di posizioni della Suprema Corte in materia, gli uffici contestano questa violazione in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Auspicabile, in attesa di una nuova pronuncia della Consulta, un intervento legislativo volto a modificare questa disciplina
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